Ordinanza n. 3542/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza T.A.R. Campania - Napoli, VIII Sezione n. 904/2015 del 05.02.2015 resa nel ricorso R.G. n. 1253/2014 al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto, nonché per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 114, IV comma e per la nomina Commissario ad acta ex art. 114 lett. d).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania - Napoli n. 905/2015, passata in giudicato, con richiesta di pagamento delle somme dovute
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Napoli n. 905/2015, resa nel ricorso R.G. n. 1253/2014 e passata in giudicato, chiedendo l'esecuzione dell'obbligo di pagamento, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 114, comma 4, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Il Comune, non costituito in giudizio, non ha fornito elementi sulla vicenda. Considerata la risalenza del titolo giudiziale azionato, il TAR ha ritenuto necessario acquisire una dettagliata relazione istruttoria sui fatti di causa e su ogni elemento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né le richieste di pagamento, di applicazione delle misure ex art. 114, comma 4, c.p.a. o di nomina del commissario ad acta. Ha disposto che il Comune di Orta di Atella depositi una relazione istruttoria dettagliata entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, precisando ogni elemento utile alla decisione. Ha quindi rinviato la causa alla camera di consiglio del 17 settembre 2026 per il prosieguo. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure previste per l'ottemperanza, inclusa la nomina di un commissario ad acta; la decisione su tali richieste è stata differita dopo l'acquisizione della relazione istruttoria comunale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale azionato è risalente e gli elementi di fatto necessari alla decisione non risultano adeguatamente documentati, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione istruttoria dall'amministrazione intimata prima di decidere sulle richieste esecutive e sulle eventuali misure sostitutive.
- L'amministrazione intimata in un giudizio di ottemperanza può essere onerata del deposito, entro un termine assegnato dal giudice decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, di una relazione dettagliata sui fatti e sugli elementi rilevanti per l'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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