Sentenza n. 454/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. decreto nr. -OMISSIS-, notificato in data 29 novembre 2021, con il quale è stata disposta nei riguardi del -OMISSIS-, già sospeso precauzionalmente dall'impiego, «a decorrere dal 26 febbraio 2021, ai soli fini giuridici, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l'effetto, il predetto Ufficiale cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del richiamato Decreto Legislativo n. 66/2010»; - del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. decreto nr. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta nei riguardi del -OMISSIS-, già sospeso precauzionalmente dall'impiego, «a decorrere dal 26 febbraio 2021, ai soli fini giuridici, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l'effetto, il predetto Ufficiale cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del richiamato Decreto Legislativo n. 66/201»; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, oltre che richiamato nella predetta determina dirigenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con cessazione dal servizio permanente e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, era stato sottoposto a sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego dopo l'applicazione degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale relativo a ipotesi di concorso nella produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. All'esito del procedimento disciplinare, fondato sull'inchiesta formale, sulla relazione dell'ufficiale inquirente e sulla valutazione della Commissione di disciplina, l'amministrazione gli irrogava la perdita del grado per rimozione, con decorrenza ai soli fini giuridici dalla data di applicazione della sospensione precauzionale. Il ricorrente deduceva: 1) difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del diritto di difesa, sostenendo che l'amministrazione si fosse limitata a recepire gli addebiti penali senza autonoma valutazione e senza adeguata considerazione delle sue giustificazioni e richieste istruttorie; 2) violazione dell'art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, per non avere sospeso il procedimento disciplinare in attesa degli sviluppi del procedimento penale, ritenuto particolarmente complesso e strettamente connesso; 3) sproporzione della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati e illegittimità della decorrenza retroattiva della perdita del grado alla data della sospensione precauzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'amministrazione aveva svolto un'autonoma e compiuta istruttoria disciplinare mediante l'inchiesta formale, la relazione dell'ufficiale inquirente e l'esame della Commissione di disciplina, che aveva anche ascoltato l'incolpato. Le contestazioni penali erano state quindi ulteriormente vagliate in sede amministrativa e il provvedimento non costituiva una mera riproduzione dell'imputazione penale. Le valutazioni sulla gravità dei fatti e sulla qualificazione disciplinare della condotta appartengono all'ampia discrezionalità dell'autorità militare e sono sindacabili solo per travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, non riscontrati. Le giustificazioni dell'interessato erano state considerate, sebbene non condivise; la motivazione poteva inoltre essere resa per relationem agli atti del procedimento disciplinare conosciuti o conoscibili. Il giudice ha aggiunto che, nel procedimento disciplinare, non è richiesto il livello di certezza proprio del giudizio penale: in assenza di un giudicato penale assolutorio, l'amministrazione può utilizzare gli elementi acquisiti nel procedimento penale, purché li sottoponga a un autonomo vaglio disciplinare. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 esclude un'automatica pregiudizialità penale e consente la prosecuzione del procedimento disciplinare quando l'amministrazione disponga di elementi conoscitivi sufficienti e non ricorrano particolare complessità dell'accertamento o insufficienza istruttoria. Nel caso concreto, la scelta di non sospendere il procedimento costituiva esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa. Il terzo motivo è stato respinto perché il coinvolgimento in condotte di traffico di sostanze stupefacenti è stato ritenuto gravemente lesivo dei doveri di lealtà, correttezza, rettitudine ed esemplarità propri dello status militare, particolarmente incompatibile con il ruolo nell'Arma dei Carabinieri e idoneo a compromettere il rapporto fiduciario e il prestigio dell'istituzione. I precedenti di servizio favorevoli non impediscono una sanzione espulsiva quando il fatto abbia tale disvalore. La decorrenza ai soli fini giuridici dalla data della sospensione precauzionale è stata ritenuta conforme all'art. 867, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010, poiché a quella data era pendente il procedimento penale e la sospensione era stata applicata in relazione alla vicenda poi conclusasi con la perdita del grado.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto nel contesto della complessiva istruttoria disciplinare, anche mediante motivazione per relationem agli atti conosciuti o conoscibili dall'interessato.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Le giustificazioni dell'incolpato devono essere effettivamente esaminate, ma non necessariamente condivise dall'amministrazione.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
La pendenza del procedimento penale non determina automaticamente la sospensione del procedimento disciplinare; la prosecuzione è possibile quando siano disponibili elementi conoscitivi sufficienti e non ricorrano i presupposti di particolare complessità o insufficienza istruttoria.
art. 861, comma 1, lettera d), d.lgs. 66/2010
Costituisce base normativa della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
art. 861, comma 4, d.lgs. 66/2010
È richiamato quale fondamento degli effetti della perdita del grado e dell'iscrizione nel ruolo dei militari di truppa senza grado.
art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010
la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado
Consente di retrodatare ai soli fini giuridici la perdita del grado alla data della sospensione precauzionale quando, a tale data, era pendente un procedimento penale o disciplinare poi conclusosi con la sanzione espulsiva.
art. 915 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale fondamento della sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego conseguente all'applicazione della misura cautelare.
art. 923, comma 1, lettera i), d.lgs. 66/2010
È richiamato quale fondamento della cessazione dal servizio permanente conseguente alla perdita del grado.
d.P.R. 309/1990
Le condotte contestate, connesse al traffico di sostanze stupefacenti, sono state valutate come particolarmente gravi e incompatibili con la permanenza in servizio del militare.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, la pendenza di un procedimento penale non determina automaticamente la sospensione del procedimento amministrativo: l'amministrazione può procedere autonomamente quando disponga di elementi conoscitivi sufficienti e l'accertamento non presenti una particolare complessità tale da rendere necessaria la sospensione.
- L'amministrazione disciplinare può utilizzare gli elementi acquisiti nel procedimento penale senza doverne necessariamente rinnovare l'acquisizione, purché li sottoponga a un autonomo esame disciplinare e non vi sia un giudicato penale assolutorio incompatibile con l'addebito.
- Nel procedimento disciplinare, le giustificazioni dell'incolpato devono essere effettivamente valutate, ma l'obbligo di esame non comporta che l'amministrazione debba conformarsi alle tesi difensive o alle richieste istruttorie dell'interessato.
- La motivazione della sanzione disciplinare può essere resa per relationem agli atti dell'istruttoria quando tali atti siano conosciuti o conoscibili dall'incolpato; per condotte di particolare gravità, l'obbligo motivazionale può essere assolto mediante il puntuale riferimento ai fatti addebitati e alla loro incompatibilità con i doveri di servizio.
- La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, incoerenza o sproporzione evidente, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'autorità disciplinare.
- Quando la sospensione precauzionale sia stata applicata mentre era pendente un procedimento penale o disciplinare poi conclusosi con la perdita del grado, l'amministrazione può far decorrere quest'ultima, ai soli fini giuridici, dalla data della sospensione, nei limiti previsti dall'art. 867, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010.
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