Ordinanza n. 3160/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. IX, n. 1819/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’esclusione dalla procedura di gara CIG B9CE685788
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti dell’esclusione dalla gara. La controversia riguardava l’offerta tecnica relativa a un software e al server necessario al suo funzionamento. Nella relazione tecnica il server era descritto come infrastruttura necessaria, ma non era affermato espressamente che sarebbe stato fornito in locazione dall’impresa concorrente. La scheda tecnica del software indicava invece in modo univoco che il server non sarebbe stato fornito dal concorrente. L’appellante contestava, in sostanza, la valutazione della stazione appaltante e l’assenza di soccorso istruttorio o procedimentale, sostenendo che i chiarimenti successivamente forniti avrebbero dovuto essere considerati. Il Consiglio di Stato ha esaminato la questione nei limiti della sommaria delibazione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare, confermando l’ordinanza del TAR e quanto già statuito con il decreto monocratico n. 2951/2026. Ha ritenuto che la relazione tecnica non affermasse espressamente l’impegno dell’impresa a fornire in locazione il server e che la scheda tecnica escludesse univocamente tale fornitura da parte del concorrente. Ha quindi ravvisato una carenza oggettiva dell’offerta tecnica. In tale situazione non sussisteva un dovere della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio o procedimentale, poiché i chiarimenti forniti dopo l’esclusione avrebbero comportato una non consentita modifica dell’offerta originaria. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata adottata nella relativa fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la valutazione dell’offerta tecnica avviene sulla base del suo contenuto oggettivo e testuale: una descrizione generica dell’infrastruttura necessaria al funzionamento della prestazione non equivale all’assunzione espressa dell’obbligo di fornirla.
- Il soccorso istruttorio o procedimentale non è dovuto quando l’offerta tecnica presenta una carenza oggettiva e i chiarimenti successivi mirano ad aggiungere o modificare un elemento essenziale dell’offerta, anziché a chiarire o regolarizzare una dichiarazione già contenuta in essa.
- I chiarimenti forniti dopo l’esclusione non possono essere utilizzati per modificare l’offerta originaria o introdurre un impegno negoziale non desumibile dal contenuto presentato entro il termine di gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →