Sentenza n. 6261/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’interno del 21/07/2022 di rifiuto della cittadinanza italiana -OMISSIS-, notificato in data 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana adottato in ragione di una segnalazione Schengen inserita dalla Germania per reati contro la fede pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era stato motivato dalla presenza, dal 2021, di una segnalazione Schengen inserita dalla Germania per reati contro la fede pubblica. Sono stati dedotti, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e, in particolare, dell’art. 10-bis della medesima legge, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto e conseguente lesione delle garanzie partecipative. In secondo luogo, è stato dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che la valutazione dell’integrazione sociale del richiedente, pur potendo considerare fatti penalmente rilevanti, non può essere fondata su un criterio di assoluta irreprensibilità morale. A seguito di ordinanza istruttoria, il Ministero avrebbe dovuto fornire chiarimenti documentati sulle modalità di comunicazione del preavviso di rigetto e sulla segnalazione Schengen. L’Amministrazione ha depositato documentazione sulla segnalazione, ma non ha fornito chiarimenti né prova dell’effettiva notificazione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Ministero, pur onerato da una specifica ordinanza istruttoria, non ha dimostrato l’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto. Il giudice ha valorizzato tale mancata collaborazione istruttoria ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., traendone argomenti di prova sfavorevoli all’Amministrazione. In assenza della prova della comunicazione, non è stato possibile escludere la violazione delle garanzie partecipative. Il vizio incide sulla legittimità del provvedimento finale e ne determina l’annullamento. Il TAR ha escluso l’applicabilità della sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sia perché il provvedimento di concessione della cittadinanza presenta natura discrezionale, sia perché la disposizione, come modificata dal d.l. n. 76/2020, esclude espressamente la sanatoria per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L’annullamento è disposto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Individua il fondamento normativo della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
art. 10-bis l. 241/1990
non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto viola le garanzie partecipative e determina l’illegittimità del provvedimento finale; il vizio non è sanabile mediante la dimostrazione postuma che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La sanatoria processuale dei vizi procedimentali non è applicabile ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, anche alla luce della modifica introdotta dal d.l. n. 76/2020.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti; la mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, della prova di un atto nella sua disponibilità può essere valutata a suo sfavore.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
Ha modificato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, escludendo espressamente la sanatoria processuale per la violazione dell’art. 10-bis.
Massime di principio
- La mancata prova, da parte dell’Amministrazione, dell’effettiva comunicazione del preavviso di rigetto impedisce di escludere la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e rende illegittimo il provvedimento finale, quando l’Amministrazione era tenuta a conservare e produrre la relativa documentazione.
- Nel processo amministrativo, l’Amministrazione deve collaborare all’attività istruttoria disposta dal giudice; la mancata produzione di atti o documenti nella sua disponibilità può essere valutata come argomento di prova sfavorevole ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- La sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, sicché l’Amministrazione non può impedire l’annullamento dimostrando in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Il preavviso di rigetto costituisce una modalità essenziale di partecipazione procedimentale, diretta a consentire all’interessato di confrontarsi con le ragioni ostative prima dell’adozione del provvedimento finale; la sua omissione incide sulla legittimità del provvedimento conclusivo.
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