Cassazione Penale, Sentenza n. 1319/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Roberto Laterza. Il motivo principale era che, successivamente alla concessione del beneficio, Laterza era stato condannato con patteggiamento (sentenza dell'1/2/2024, irrevocabile il 24/2/2024) a 2 anni di reclusione e €4.000 per violazione dell'art.73, comma 4, d.P.R. 309/90. Il ricorrente sosteneva che tale condanna irrevocabile integrava la causa di revoca prevista dall'art.168, primo comma, n.1 (e, in relazione, n.2) cod. pen., e che il GIP aveva erroneamente escluso la revoca limitandosi a rilevare l'adempimento delle condizioni della sospensione, senza valutare che la nuova condanna divenuta irrevocabile determinava di diritto la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la causa di revoca di cui all'art.168, primo comma, n.1 cod. pen. richiede non solo la commissione di un nuovo reato nel quinquennio, ma anche l'intervenuta condanna a pena detentiva irrevocabile per quel reato; la causa di revoca si perfeziona nella data di irrevocabilità della condanna sopravvenuta (qui il 24/2/2024). Ha altresì precisato che per la causa di revoca di cui al n.2 la anteriorità del reato va valutata con riferimento all'epoca di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. Inoltre, in base all'art.172, comma 5, cod. pen., il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è intervenuta la causa di revoca (cioè dall'irrevocabilità). Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al GIP di Como, che dovrà valutare la revoca tenendo conto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (primo comma, nn. 1 e 2)
"riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso ..."
La causa di revoca richiede il concorso di una fattispecie complessa: non basta la commissione di un nuovo reato nel quinquennio, è necessaria l'intervenuta condanna a pena detentiva irrevocabile per quel reato; per il n.2 l'anteriorità del reato successivamente giudicato si valuta rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio
art. 172 cod. pen. (comma 5)
Nei casi di sospensione condizionale della pena il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è intervenuta la causa di revoca del beneficio (ossia dall'irrevocabilità della decisione che accerta la causa di revoca)
art. 167 cod. pen.
Rilevato come riferimento alla possibile estinzione del reato: la Corte osserva che, al momento della causa di revoca, non risultava decorso il termine di estinzione rispetto ai reati per i quali era stata concessa la sospensione
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))
Norme processuali che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza/erronea applicazione di norme sostanziali e manifesta illogicità della motivazione)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Previsione utilizzata per la limitazione della riproduzione dei motivi nel ricorso
d.P.R. 309/90 art. 73, comma 4
Norma del codice stupefacenti relativa al tipo di reato per il quale Laterza è stato condannato; la condanna per tale norma, se a pena detentiva e irrevocabile, integra la causa di revoca
Massime di principio
- La causa di revoca della sospensione condizionale per il n.1 dell'art.168 cod. pen. richiede una condanna a pena detentiva irrevocabile per un delitto commesso nel quinquennio: non è sufficiente la semplice commissione del reato, serve l'irrevocabilità della condanna.
- Per valutare la revoca ai sensi del n.2 dell'art.168 ("riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso"), l'anteriorità del reato si determina rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non rispetto alla sola data di commissione del reato.
- Il momento da considerare per il perfezionamento della causa di revoca è la data di irrevocabilità della condanna sopravvenuta; pertanto attività giudiziale successive alla concessione del beneficio possono determinare la revoca se e quando la sentenza diviene irrevocabile entro il quinquennio.
- Il termine di prescrizione, se collegato a pene sospese con la condizionale, decorre dalla data in cui si è verificata la causa di revoca (irrevocabilità), con possibili effetti sulla estinzione dei reati collegati alla sospensione.
- In casi analoghi il giudice dell'esecuzione deve valutare non solo l'adempimento delle condizioni imposte per la sospensione, ma anche l'eventuale sopravvenuta condanna irrevocabile a pena detentiva: se presente, questa integra di diritto la causa di revoca e va presa in considerazione anche se la condanna riguarda reati commessi in epoca anteriore.
- Per la strategia difensiva o dell'accusa è fondamentale verificare e documentare con precisione le date di irrevocabilità delle sentenze e la natura della pena inflitta (detentiva vs. non detentiva) per stabilire se sussistono cause di revoca nei termini di legge.
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