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Sentenza

Sentenza n. 16568/2026 - Roma, Sezione 2B

per la condanna del Comune di Labico e del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti a ottemperare alla sentenza n. 14863 (R.G. 6784/2025), pubblicata dall’intestato Tribunale, Sezione II Bis, in data 28.07.2025, notificata in data 25.11.2025, per ciò che attiene al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente;

Giustizia amministrativa202606288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Labico nell’eseguire la sentenza passata in giudicato, limitatamente al rimborso pro quota del contributo unificato sostenuto dalla società

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sezione II bis, n. 14863, pubblicata il 28 luglio 2025 e notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 25 novembre 2025, deducendo che, nonostante il passaggio in giudicato attestato il 21 maggio 2026 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, il Comune non aveva rimborsato il contributo unificato sostenuto nel giudizio originario. Ha inoltre sostenuto che il diritto alla ripetizione del contributo discende dall’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 115/2002, benché la sentenza da eseguire non avesse disposto espressamente tale rimborso. Il ricorso è stato notificato anche al Consorzio, ma l’ottemperanza è stata chiesta nei soli confronti del Comune. Comune e Consorzio, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: titolo esecutivo perfetto e passato in giudicato, conoscenza del titolo da parte dell’Amministrazione e inerzia successiva al termine di 120 giorni dalla notificazione. Ha rilevato che la sentenza originaria aveva accolto il ricorso e condannato Comune e Consorzio, pro quota, alla rifusione delle spese di lite; ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 115/2002, la soccombenza comporta anche il rimborso pro quota del contributo unificato. La ricorrente aveva provato di averlo pagato, mentre il Comune non aveva dimostrato di averlo rimborsato. Il Comune è stato quindi ordinato a ottemperare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Capo del dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, con facoltà di delega; il commissario interverrà, su richiesta della ricorrente che documenti l’inutile decorso del termine, nei successivi 60 giorni e il compenso sarà a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    ai fini dell’accoglimento della domanda ex artt. 112 e ss. c.p.a. promossa in relazione ai provvedimenti emessi dal giudice amministrativo nei confronti dell’Amministrazione, è necessario che sussistano congiuntamente tre requisiti: a) che il titolo esecutivo esista e sia perfetto; b) che l’Amministrazione abbia avuto conoscenza del titolo azionato; c) che l’Amministrazione sia rimasta inerte, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 14 D.L. 669/1996).

    L’azione di ottemperanza richiede congiuntamente un titolo esecutivo perfetto, la conoscenza del titolo da parte dell’Amministrazione e l’inerzia dell’Amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    l’art. 14 D.L. n. 669/1996 – nel recitare che “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” – afferma che la pronuncia de qua debba essere notificata presso la sede reale dell’Amministrazione (in tal senso, anche C.d.S., n. 2654/2014).

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione; prima della sua scadenza non è possibile procedere all’esecuzione forzata o notificare precetto.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Nel caso di specie, la sentenza oggetto di ottemperanza, come detto passata in giudicato, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, nonché condannato sia il Comune (in quella sede quale parte resistente), sia il Consorzio (in quella sede quale parte controinteressata), alla rifusione, pro quota, delle spese di lite in favore di parte ricorrente. La soccombenza delle parti resistenti le espone quindi al rimborso, pro quota, del costo sostenuto, in quella sede, dalla ricorrente per l’acquisto del contributo unificato.

    La parte soccombente è tenuta a rimborsare pro quota il contributo unificato sostenuto dalla parte vittoriosa, anche quando la sentenza abbia disposto la rifusione delle spese di lite senza menzionare espressamente il contributo.

  • art. 93 c.p.c.

    Condanna il Comune di Labico alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre iva e cpa, fermo il diritto di ripetere quanto da essa versato a titolo di contributo unificato, e che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, Avv.ti Marcello Russo e Giuseppe Liquori.

    Il giudice dispone la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a una pronuncia del giudice amministrativo che impone il pagamento di somme presuppone congiuntamente un titolo esecutivo perfetto, la conoscenza del titolo da parte dell’Amministrazione e il mancato adempimento dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
  • Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede reale dell’Amministrazione.
  • La condanna alla rifusione delle spese di lite e la soccombenza risultante dalla sentenza passata in giudicato comportano, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 115/2002, anche l’obbligo di rimborsare pro quota il contributo unificato sostenuto dalla parte vittoriosa, pur in assenza di un’espressa statuizione sul punto nel titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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