Parere n. 429/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS-, genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, contro il Liceo Scientifico e Linguistico "-OMISSIS-", l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e il Ministero dell’istruzione e del merito, avverso il provvedimento di non ammissione del figlio minore, -OMISSIS- dall’a.s. 2024/2025 all'anno scolastico successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento di non ammissione del minore all’anno scolastico successivo, deliberato dal Consiglio di Classe il 10 giugno 2025 e comunicato il 12 giugno 2025
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di non ammissione del figlio minore, frequentante la classe 1D nell’anno scolastico 2024/2025. Ha dedotto la violazione della legge n. 170/2010, del d.m. n. 5669/2011 e delle Linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento, dell’art. 6 del d.P.R. n. 122/2009, degli artt. 2, 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 34 e 97 Cost., della legge n. 67/2006 e della legge n. 18/2009, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, sproporzione, motivazione apparente e difetto di istruttoria. Nel corso del procedimento l’Amministrazione ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a., chiedendo la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile senza esaminare i motivi relativi alla non ammissione scolastica. Ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’Amministrazione e notificata alla ricorrente. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, la notificazione dell’opposizione rende improcedibile il ricorso straordinario; ogni ulteriore questione, compresa l’ammissibilità della trasposizione davanti al giudice amministrativo, deve essere valutata dal giudice amministrativo cui la controversia è devoluta. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e delle parti terze.
Osservazioni
Opposizione dell’Amministrazione
L’opposizione proposta dall’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a.
Effetti della notificazione dell’opposizione
La notificazione dell’atto di opposizione rende improcedibile il ricorso straordinario e impedisce alla Sezione consultiva di esaminare nel merito i motivi dedotti contro il provvedimento di non ammissione.
Trasposizione davanti al giudice amministrativo
Anche la questione relativa all’ammissibilità dell’istanza di trasposizione non può essere valutata in sede straordinaria, essendo rimessa al giudice amministrativo cui l’affare è devoluto.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario
La tempestiva opposizione dell’Amministrazione, notificata alla parte ricorrente, determina la devoluzione della controversia alla sede giurisdizionale amministrativa e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato
Il ricorso è stato presentato direttamente al Consiglio di Stato secondo la procedura prevista dalla disposizione.
art. 48 c.p.a.
opposizione e trasposizione del ricorso straordinario
È richiamato quale fondamento processuale dell’opposizione e della trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
pareri Cons. Stato, Sez. I, nn. 804/2024, 1518/2023 e 1517/2023
la notificazione dell’atto di opposizione rende il ricorso straordinario improcedibile
La giurisprudenza consultiva consolidata esclude che, dopo la notificazione dell’opposizione, la sede straordinaria possa esaminare ulteriori questioni, inclusa l’ammissibilità della trasposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
oscuramento delle generalità e dei dati identificativi
La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
principi applicabili al trattamento dei dati personali
Sono richiamati a sostegno dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e le parti terze.
Massime di principio
- La notificazione tempestiva e rituale dell’opposizione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 rende improcedibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Dopo la proposizione dell’opposizione, la Sezione consultiva non può esaminare nel merito i motivi del ricorso straordinario, né decidere questioni ulteriori relative all’ammissibilità della trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
- La verifica della ritualità e della tempestività dell’opposizione consente di definire il ricorso straordinario per improcedibilità, senza esame dell’atto impugnato e delle censure dedotte.
Ricorso straordinario contro la non ammissione scolastica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un genitore, quale esercente la responsabilità genitoriale su un minore, contro il provvedimento con cui il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione del minore all’anno scolastico successivo. Il ricorso era rivolto contro il liceo frequentato, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e il Ministero dell’istruzione e del merito.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva contestato il provvedimento sotto diversi profili: violazione della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento, del d.P.R. n. 122/2009, delle norme sulla partecipazione e sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, dei principi costituzionali di uguaglianza, istruzione, imparzialità e buon andamento, nonché della normativa sul divieto di discriminazione delle persone con disabilità. Erano stati inoltre dedotti difetto di istruttoria, motivazione apparente, contraddittorietà e sproporzione.
Opposizione dell’Amministrazione
Dopo la presentazione del ricorso, l’Ufficio Scolastico Regionale ha chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a. L’atto di opposizione è stato trasmesso al Consiglio di Stato con la relativa relata di notificazione alla ricorrente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato la ritualità e la tempestività dell’opposizione e ha ritenuto che tali presupposti fossero integrati. Ha quindi applicato il principio, ricavato dalla giurisprudenza consultiva consolidata e richiamato nei pareri nn. 804/2024, 1518/2023 e 1517/2023, secondo cui la notificazione dell’opposizione rende improcedibile il ricorso straordinario.
La Sezione non ha esaminato i motivi riguardanti la legittimità della non ammissione scolastica. Ha precisato che, una volta proposta l’opposizione, ogni ulteriore questione, compresa l’ammissibilità dell’istanza di trasposizione del giudizio davanti al giudice amministrativo, deve essere valutata dall’organo giurisdizionale cui la controversia è devoluta.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e le parti terze.
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