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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41314/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, fondato su metodo induttivo, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, ricavi non dichiarati riferiti all’attività di carrozziere svolta dal contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo, valorizzando la mancata risposta al questionario dell’Amministrazione finanziaria, l’assenza di prova della non imputabilità di tale omissione, l’emersione in sede di accertamento con adesione di una seconda attività di commercio di veicoli usati e, soprattutto, la mancata produzione di documentazione idonea a smentire la ricostruzione induttiva. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente deduceva violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato la documentazione fiscale acquisita in primo grado e quella prodotta in sede di accertamento con adesione, documentazione che, a suo dire, avrebbe dimostrato l’erroneità dei dati usati dall’Ufficio, in particolare l’ammontare delle rimanenze finali attribuite all’attività di carrozzeria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo generico, cumulando in maniera indistinta una doglianza di violazione di legge e una censura per omesso esame di un fatto decisivo, senza una precisa e autonoma enucleazione dei singoli vizi denunciati. Secondo la Corte, il giudizio di legittimità è a critica vincolata e il motivo deve essere tassativo e specifico; qui, invece, la censura chiedeva sostanzialmente alla Corte di ricavare autonomamente profili diversi di doglianza dall’insieme confuso delle deduzioni. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente quale norma violata in relazione all’acquisizione e valutazione della documentazione fiscale richiesta dall’Amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice di merito non avesse correttamente utilizzato il materiale probatorio acquisito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte rileva che la censura era cumulata, in modo non specifico, anche sotto il profilo dell’omesso esame di un punto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come paradigma della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non correttamente e chiaramente articolato nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, tassativi e chiaramente riferibili a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; una censura che cumuli in modo confuso violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al ricorrente nell’individuazione dei singoli profili di doglianza quando il motivo sia formulato in modo generico e indistinto.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o di una violazione delle regole sull’apprezzamento delle prove richiede l’indicazione chiara del fatto o della regola processuale asseritamente trascurati, non essendo sufficiente una critica globale alla valutazione del merito.
  • In presenza di un ricorso inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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