Tribunale, Ordinanza T-410/18
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 marzo 2019. — Silgan Closures GmbH e Silgan Holdings, Inc. contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi metallici – Decisione di avviare un’indagine – Atto non impugnabile – Irricevibilità. — Causa T-410/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Silgan Closures e Silgan Holdings contro la decisione della Commissione che aveva avviato un procedimento antitrust nel settore degli imballaggi metallici. Secondo il Tribunale, tale decisione è un atto preparatorio privo di effetti giuridici vincolanti sulla posizione delle ricorrenti e quindi non può essere impugnata ex articolo 263 TFUE. Le conseguenze procedurali dedotte dalle imprese non sono sufficienti a trasformare l'atto in un provvedimento lesivo.
Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione di avviare un procedimento antitrust ex articolo 101 TFUE: atto meramente preparatorio e quindi non impugnabile
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, adottata ex articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 nell'ambito di un'indagine sugli imballaggi metallici, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE perché idonea a produrre effetti giuridici vincolanti sulla situazione delle imprese interessate, ovvero se si tratti di un atto preparatorio irricevibile; in particolare, se gli effetti dedotti dalle ricorrenti (perdita della competenza nazionale, impossibilità di beneficiare di un leniency programme nazionale, interruzione della prescrizione, durata ragionevole del procedimento e necessità di definire la strategia difensiva) siano sufficienti a renderla impugnabile.
Principio di diritto
La decisione con cui la Commissione avvia un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, adottata nell'ambito del regolamento n. 773/2004, è un atto meramente preparatorio che produce solo effetti procedurali e non modifica in modo rilevante la situazione giuridica delle imprese interessate; di conseguenza non è impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Né la perdita di competenza delle autorità nazionali ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, né l'incidenza su programmi di trattamento favorevole nazionali, né l'interruzione della prescrizione o gli altri effetti pratici dedotti rendono l'atto impugnabile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articoli 101 TFUE
- Articoli 104 TFUE
- Articoli 105 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
- Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese
Ricorso di annullamento contro la decisione di avvio di un procedimento antitrust ex articolo 101 TFUE
La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale da due società del gruppo Silgan contro la decisione della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE nel settore degli imballaggi metallici. Il Tribunale è chiamato anzitutto a verificare se tale decisione costituisca un atto impugnabile oppure un atto preparatorio irricevibile.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti operano nel settore degli imballaggi metallici, in particolare recipienti e dispositivi di chiusura. Nel 2015 il Bundeskartellamt aveva avviato un'indagine nei confronti di varie società del settore, incluse società del medesimo gruppo delle ricorrenti, che avevano presentato domanda di trattamento favorevole e collaborato con l'autorità tedesca.
Successivamente, con decisione del 19 aprile 2018, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE nel caso AT.40522 – Pandora, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per annullamento ex articolo 263 TFUE; la Commissione ha sollevato eccezione di irricevibilità.
Domanda di annullamento e tesi delle parti
Le ricorrenti sostenevano che la decisione di avvio del procedimento fosse impugnabile per le particolarità del caso. In sintesi, deducevano che:
- gli articoli 104 e 105 TFUE impongono il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- l'avvio del procedimento da parte della Commissione avrebbe fatto venir meno la competenza del Bundeskartellamt, con perdita della possibilità di beneficiare del leniency programme nazionale;
- la decisione avrebbe interrotto la prescrizione delle azioni in Germania;
- l'indagine non avrebbe potuto concludersi entro un termine ragionevole;
- esse erano ormai costrette a definire la propria strategia difensiva.
La Commissione replicava che nessuno di tali elementi era idoneo a conferire alla decisione un effetto giuridico lesivo, trattandosi di un atto procedurale interno al procedimento amministrativo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l'articolo 263 TFUE, che consente il ricorso di annullamento solo contro atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Richiama poi il regolamento n. 1/2003, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6, relativo alla perdita di competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza una volta avviato il procedimento della Commissione, e l'articolo 25, sulla prescrizione.
Sono inoltre richiamati:
- il regolamento n. 773/2004, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, che disciplina il momento in cui la Commissione può avviare il procedimento, e l'articolo 10, relativo al diritto di essere sentiti;
- le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale sugli incidenti processuali e sulle spese, in particolare gli articoli 130, 134 e 144.
Ragionamento del Tribunale sull'impugnabilità dell'atto
Il Tribunale ribadisce i principi consolidati sulla ricevibilità del ricorso di annullamento:
- sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono in modo rilevante sulla situazione giuridica del ricorrente;
- in linea di principio, non sono impugnabili gli atti intermedi o preparatori;
- gli eventuali vizi di questi ultimi possono essere fatti valere contro l'atto finale.
Applicando tali criteri, il Tribunale osserva che la decisione di avvio del procedimento serve a preparare l'eventuale decisione finale della Commissione e a garantire il contraddittorio e il diritto di essere sentiti delle imprese interessate. Consentire un ricorso immediato contro tale atto anticiperebbe il sindacato giurisdizionale su questioni che la Commissione non ha ancora esaminato, confondendo le fasi amministrativa e giudiziaria.
Valutazione delle conseguenze dedotte dalle ricorrenti
Il Tribunale respinge una per una le conseguenze invocate dalle ricorrenti:
- perdita di competenza dell'autorità nazionale: l'effetto dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 è solo di evitare indagini parallele e non pregiudica gli interessi dell'impresa;
- leniency programme nazionale: la coesistenza tra programmi nazionali e dell'Unione riflette il sistema di competenze parallele del regolamento n. 1/2003; l'impresa, se intende beneficiare di tali programmi, deve attivarsi anche nei confronti della Commissione;
- interruzione della prescrizione: si tratta di un effetto procedurale, non di una modifica della situazione giuridica;
- durata ragionevole del procedimento: eventuali violazioni potranno essere fatte valere con gli strumenti di tutela appropriati al termine del procedimento;
- necessità di definire la strategia difensiva: anche tale aspetto è una mera conseguenza procedurale dell'avvio dell'indagine.
Il Tribunale precisa inoltre che il fatto che la decisione sia stata adottata prima della comunicazione degli addebiti è irrilevante, poiché il regolamento n. 773/2004 consente l'avvio del procedimento fino a quel momento e ciò non muta la natura preparatoria dell'atto.
Decisione e spese
Il Tribunale conclude che la decisione impugnata non produce effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 263 TFUE e accoglie l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Il ricorso viene quindi respinto integralmente come irricevibile.
Poiché il ricorso è stato respinto in toto, non è stato necessario statuire sulle istanze di intervento della Repubblica federale di Germania e del Consiglio. Le ricorrenti sono state condannate alle spese; la Repubblica federale di Germania e il Consiglio sopportano le proprie spese relative alle istanze di intervento.
Principio affermato
La sola decisione di avvio di un procedimento antitrust da parte della Commissione non è un atto impugnabile, perché non produce effetti giuridici vincolanti ma solo effetti procedurali connessi allo svolgimento dell'indagine. Gli effetti indiretti o pratici dedotti dalle imprese non sono sufficienti a trasformarla in un atto lesivo ai fini del ricorso di annullamento.
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