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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39593/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/03/2024 del Tribunale di Brescia che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto del GIP limitatamente ad alcune strutture ricadenti nel Comune di Moniga ma aveva confermato il sequestro preventivo di altre strutture ricadenti nel Comune di Padenghe. Il ricorrente deduceva violazioni di norme amministrative e edilizie (tra cui d.P.R. n. 380/2001, d.lgs. n. 42/2004, legge reg. Lombardia n. 27/2015 e regolamento regionale n. 3/2018) sostenendo: errata interpretazione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Moniga e del procedimento unico SUAP/Unione dei Comuni; legittimo affidamento sull'autorizzazione; natura precaria delle "case mobili" (perciò non riconducibili a "nuove costruzioni"); assenza del periculum sequestri, e rilevanza di atti e comportamenti del Comune di Padenghe a favore della società. In un'ulteriore memoria ha invocato anche la nuova disposizione art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame ex artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge; nel caso di specie non sussistevano vizi di motivazione tali da integrare violazione di legge (la motivazione del Tribunale del riesame sul fumus e sul periculum è risultata adeguata e non apparente). Le questioni relative all'interpretazione di atti amministrativi e la valutazione dei fatti (natura delle "case mobili", legittimo affidamento, valutazione paesaggistica) rientrano nella valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo vizi di diritto evidenti; inoltre la giurisprudenza di legittimità e amministrativa conferma che le unità abitative mobili che risultino stabilmente fissate e fornite di allacci e infrastrutture possono perdere carattere di precarietà e qualificarsi come nuove costruzioni soggette a titolo abilitativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 97

    Richiamata fra le norme denunciate dal ricorrente; non è stata ritenuta violata dalla decisione di merito.

  • Legge n. 241/1990 (artt. 1, 2, 3, 14, 20)

    Questioni di diritto amministrativo e procedimento autorizzativo sollevate dal ricorrente sono state considerate di natura fattuale/interpretativa e non idonee a integrare violazione di legge in Cassazione.

  • D.P.R. n. 380/2001 (art. 3, comma 1, lett. e.5; artt. 23-ter, 30, 37, 44; art. 322-bis/324 c.p.p. richiamati nel testo)

    L'art. 3 e la lett. e.5) qualificano l'installazione di manufatti leggeri non meramente temporanei come interventi di nuova costruzione; la Corte ha richiamato questo principio per ritenere che le 'case mobili' possono perdere la precarietà e richiedere titolo edilizio.

  • DPR n. 160/2010 (artt. 4 e 7)

    Riferito dal ricorrente in ordine al procedimento SUAP e alla competenza; la Corte ha considerato tali questioni riconducibili a valutazioni amministrative non sindacabili in questa sede.

  • D.Lgs. n. 42/2004 (art. 146, 149, 181)

    Normativa paesaggistica richiamata: il Tribunale ha ritenuto che l'utilizzo stabile delle strutture impatta sull'ecosistema tutelato, giustificando il periculum per il sequestro preventivo.

  • Legge reg. Lombardia n. 27/2015 (art. 45, comma 2; art. 47)

    La norma regionale esenta talune unità mobili dal titolo edilizio se temporaneamente ancorate; la Corte ha chiarito che la regione non può restringere la nozione statale di 'nuova costruzione' e non può derogare ai principi fondamentali statali.

  • Regolamento reg. Lombardia n. 3/2018 (art. 6)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la precarietà delle unità abitative mobili; la Corte ha ritenuto che, se le caratteristiche concrete dimostrano fissità e allacci permanenti, la deroga regionale non vale a sottrarre tali opere al regime statale.

  • Art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 (richiama modifica d.l. n. 105/2024)

    Argomento aggiunto dal ricorrente in memoria; la Corte non ha ritenuto fondata la questione nell'ambito dell'ammissibilità del ricorso in cassazione.

  • Codice di procedura penale (art. 325 e art. 616 c.p.p.)

    Art. 325 c.p.p.: il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge; Art. 616 c.p.p.: applicato per la condanna alle spese e sanzione pecuniaria per inammissibilità attribuita a colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte cost., sent. n. 278/2010; Cons. Stato sentenze varie)

    Richiamate per consolidare il principio che la 'precarietà' è elemento oggettivo e funzionale: strutture mobili che soddisfano esigenze permanenti perdono la protezione dalla disciplina edilizia e paesaggistica.

Massime di principio

  • Sul piano processuale: il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame di misure cautelari reali è ammissibile soltanto per violazione di legge; contestazioni di fatto o di interpretazione di atti amministrativi rientrano nel merito e non sono sindacabili in questa sede salvo vizi normativi evidenti.
  • Sulle 'case mobili': la qualificazione come opere precarie o come nuove costruzioni dipende dalla concreta valutazione delle caratteristiche (ancoraggio, allacciamenti elettrici/idrici/fognari, opere di urbanizzazione, elementi strutturali che rendono l'unità stabile). Se emergono elementi di fissità e utilizzazione permanente, valgono i principi che richiedono titolo edilizio e possono configurarsi ipotesi di lottizzazione abusiva.
  • Sull'autorizzazione amministrativa e il legittimo affidamento: un titolo o comportamento amministrativo non elimina automaticamente il sindacato penale e paesaggistico; il legittimo affidamento può essere valutato ma, in sede cautelare, la sua assenza deve essere evidente (ictu oculi) per escludere la sussistenza degli indizi o del periculum.
  • Sul rapporto tra normativa statale e regionale: le regioni possono ampliare le fattispecie esenti da titolo edilizio ma non possono ridurre l'ambito delle 'nuove costruzioni' definito dalla normativa statale; regolamenti regionali non possono derogare ai principi fondamentali stabiliti dal DPR 380/2001.
  • Sul periculum per il sequestro preventivo: la valutazione considera non solo l'impatto visivo ma anche l'effettiva alterazione del territorio e lo sfruttamento del suolo (opere di urbanizzazione, allacci permanenti, uso da parte di terzi) che possono giustificare la misura cautelare anche ante decisione di merito.

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