Cassazione Penale, Sentenza n. 40360/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di misura cautelare personale nei confronti di Tsvetan Kamenov (connessa alla posizione di Mariyan Hristov) per i reati contestati ai capi 1, 2 e 5 (artt. 110 e 615-ter; 110 e 640-ter; 110 e 640 c.p.). Il Procuratore lamentava la manifesta illogicità e la mera apparenza della motivazione del giudice di merito, sostenendo che, in presenza di condotte seriali e organizzate, dovevano essere riconosciuti il pericolo di recidiva (capo 1) e il fumus commissi delicti (capi 2 e 5).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse priva di specificità: le censure non hanno mai richiamato concretamente la posizione soggettiva di Kamenov ma si sono riferite soprattutto al coindagato Hristov. Il Tribunale del riesame aveva correttamente escluso il pericolo di reiterazione (tenuto conto della sporadicità degli accessi, dell'assenza di altre condotte e della prognosi di pena non superiore a due anni ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p.). Quanto al capo 2, è stata rilevata l'assenza di una precisa individuazione del danno e delle vittime nella imputazione provvisoria, sicché non risultano provate esigenze cautelari attuali e concrete. Le censure proposte in cassazione miravano ad una diversa valutazione delle risultanze di merito, mancavano di specificità e dunque sono state ritenute non consentite.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la sentenza lo cita come elemento aggregato alle imputazioni sostanziali ma non ne dà autonoma interpretazione di rilievo cautelare
art. 615-ter c.p.
Delitto informatico (accesso abusivo): la valutazione della gravità indiziaria richiede una compiuta ricostruzione fattuale; la mera connotazione 'criminale' della condotta non basta per le esigenze cautelari senza individuazione degli elementi del danno
art. 640-ter c.p.
Frode informatica; il giudizio cautelare deve considerare la specificità del danno e i soggetti lesi per poterne ritenere la gravità indiziaria e le esigenze cautelari
art. 640 c.p.
Frode (articolo richiamato per il capo 5): la magistratura di merito ha valutato la portata dell'imputazione e la prevedibile pena ai fini della prognosi sulla reiterazione
art. 275, comma 2-bis, c.p.p.
Norma centrale nella decisione: il Tribunale del riesame ha collegato la previsione di una prognosi di condanna non superiore a due anni (idonea a favorire la sospensione condizionale della pena) all'esclusione del pericolo di reiterazione, giustificando così il rigetto della misura cautelare
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176) e riferimenti normativi successivi (art.94 co.2 D.lgs.150/2022, art.11 co.7 D.L.30/12/2023 n.215 conv. L.23/02/2024 n.18)
Richiamati a fondamento della trattazione scritta del procedimento; rilevanza procedurale e non sul merito delle questioni cautelari
Cass. Sez.5, n.17691 del 08/01/2010 (Cefetti)
Precedente richiamato per il principio secondo cui il giudizio prognostico favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena implica l'esclusione del pericolo di reiterazione, connesso all'art.275 c.p.p.
Cass. Sez.6, n.43948 del 21/09/2023 (Manna)
Precedente richiamato per il principio che il pubblico ministero che impugna un'ordinanza cautelare in sede d'appello deve indicare le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, pena l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia cautelare il ricorso in cassazione richiede specificità: le argomentazioni devono riferirsi concretamente alla posizione del singolo indagato, non limitarsi a riferimenti generici o a fatti riferibili ad altri coindagati
- Per escludere la misura cautelare per pericolo di reiterazione è rilevante la prognosi di condanna (art.275, comma 2-bis c.p.p.): una prevedibile pena bassa e la possibilità di sospensione condizionale possono giustificare l'assenza del pericolo
- La gravità indiziaria in reati informatici richiede una chiara individuazione del danno e delle vittime nella imputazione provvisoria; la mera configurazione tecnica del reato non sostituisce la necessità di prove di attualità delle esigenze cautelari
- Il pubblico ministero in sede di impugnazione deve indicare elementi che dimostrino l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
- La cassazione non è sede per proporre una alternativa rivalutazione integrale dei fatti e delle valutazioni di merito: censure generiche o che sollecitano una diversa lettura delle risultanze sono inammissibili
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