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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33337/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento notificato nel 2003, fondato su processo verbale della Guardia di Finanza, all'imprenditore venivano contestati omessa contabilizzazione di ricavi e utilizzo in dichiarazione di fatture di acquisto relative a operazioni inesistenti, con recupero di maggiori imposte dirette e dell'IVA indebitamente detratta. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio confermando l'accertamento. Il contribuente proponeva revocazione contro la sentenza d'appello, deducendo errore di fatto per asserita errata percezione delle risultanze della CTU e degli atti di causa, nonché mancata considerazione di documentazione depositata. La CTR dichiarava inammissibile la revocazione. In cassazione il ricorrente denunciava, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo però in sostanza che il giudice di merito avesse male interpretato la CTU, attribuendole conclusioni non vere, e avesse erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio del contribuente. La doglianza mirava quindi a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del merito, che il ricorrente qualificava come errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, osservando che le censure non riguardavano un omesso esame di fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha ribadito che l'erroneo apprezzamento o la incongrua valutazione della CTU e delle risultanze istruttorie non integra errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma al più un errore di giudizio deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR non era meramente apparente né al di sotto del minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio dedotto deve riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una svista materiale o una percezione incongrua degli atti, non l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti o documenti e non può coincidere con una diversa lettura, valutazione o ponderazione del materiale probatorio.
  • Le censure che contestano l'attendibilità, la concludenza o la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e degli altri mezzi di prova attengono al giudizio di merito e non sono veicolabili come errore revocatorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione complessiva del merito, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo effettivamente discusso tra le parti.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o scende sotto il minimo costituzionale; non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa nei limiti tradizionali.
  • La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano in via esclusiva al giudice di merito, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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