Sentenza n. 987/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale “-OMISSIS- ha negato l'accesso agli atti alla ricorrente in ordine al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti in data -OMISSIS- per l'accertamento ex art. 116 c.p.a., del diritto all'accesso agli atti di cui all’istanza del 27.11.2025; e per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione chiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare concluso con archiviazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto il rito speciale ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’annullamento del diniego espresso dall’amministrazione scolastica e l’accertamento del diritto di accesso agli atti di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti nel 2024 e concluso con archiviazione, nonché la condanna all’esibizione della documentazione. La domanda di accesso era stata reiterata nel 2025 dopo precedenti richieste: una prima istanza del luglio 2025, rimasta senza riscontro e dunque soggetta a silenzio-rigetto; una successiva istanza dell’ottobre 2025, respinta con diniego espresso non impugnato; e infine l’istanza del novembre 2025, respinta con il provvedimento impugnato. L’amministrazione aveva motivato il diniego ritenendo insussistenti ragioni per consentire l’accesso a un procedimento ormai concluso senza effetti pregiudizievoli per la ricorrente. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla tardiva impugnazione e dal carattere meramente confermativo dell’ultimo diniego. La ricorrente non aveva dedotto elementi di novità, fatti sopravvenuti o una diversa posizione legittimante idonei a distinguere le successive istanze da quelle già respinte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha anzitutto ritenuto legittima la definizione della causa sulla questione rilevata d’ufficio, nonostante l’assenza in udienza del difensore della ricorrente, poiché la questione era stata indicata in udienza e verbalizzata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. L’istanza di decisione sugli scritti non equivaleva alla presenza del difensore in un’udienza in presenza, producendo tale effetto solo nelle udienze da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. Nel merito processuale, il Collegio ha affermato che il termine di trenta giorni per proporre il ricorso ex art. 116 c.p.a. è decadenziale e decorre dal primo diniego, espresso o tacito. La ricorrente non aveva impugnato né il silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta del luglio 2025 né il diniego espresso dell’ottobre 2025. Il diniego del novembre 2025 aveva carattere meramente confermativo e non era quindi autonomamente impugnabile. La reiterazione dell’istanza non può eludere il termine decadenziale né determinare una rimessione in termini. L’istanza può essere riproposta soltanto in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o comunque non rappresentati in precedenza, oppure di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante all’accesso; circostanze non ravvisate nel caso concreto. Le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito per rilievo officioso e la costituzione meramente formale dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
termine speciale di trenta giorni per l’impugnazione del diniego di accesso
Il rimedio contro il diniego di accesso è soggetto a un termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dal primo diniego espresso o tacito; la reiterazione dell’istanza non consente di eludere tale termine.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
termine di trenta giorni previsto per impugnare il diniego di accesso
La mancata impugnazione del primo diniego, espresso o tacito, impedisce di reiterare la medesima istanza al fine di impugnare un successivo diniego meramente confermativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
la questione sia semplicemente indicata in udienza dal giudice, e che di ciò sia dato atto a verbale
Quando la questione rilevata d’ufficio è segnalata in udienza e verbalizzata, non occorre una separata ordinanza con termine per memorie; tale ulteriore formalità è prevista per la diversa ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
fictio iuris della presenza del difensore in udienza soltanto nelle udienze da remoto
L’istanza di decisione sulla base degli scritti può equivalere alla presenza del difensore soltanto nelle udienze da remoto, non nelle udienze in presenza.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
fictio iuris della presenza del difensore in udienza soltanto nelle udienze da remoto
La disposizione conferma l’effetto dell’istanza di decisione sugli scritti limitatamente alle udienze da remoto.
Massime di principio
- Nel rito speciale sull’accesso, il termine di trenta giorni per impugnare il diniego ha natura decadenziale e decorre dal primo diniego, espresso o tacito, ricevuto dall’interessato.
- La reiterazione della medesima istanza di accesso non riapre il termine per proporre il ricorso ex art. 116 c.p.a.; il successivo diniego è autonomamente impugnabile solo se l’istanza contiene elementi nuovi, fatti nuovi o una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.
- In assenza di elementi di novità, l’amministrazione può limitarsi a confermare il precedente diniego e il relativo atto non è autonomamente impugnabile, poiché ammettere il contrario consentirebbe di eludere il termine decadenziale previsto per la tutela giurisdizionale dell’accesso.
- Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., quando la questione rilevata d’ufficio è indicata in udienza e verbalizzata, l’assenza della parte ritualmente avvisata non impedisce la decisione; l’ulteriore assegnazione di un termine per memorie è necessaria soltanto se la questione emerge dopo il passaggio in decisione.
- L’istanza di decisione sulla base degli scritti produce l’equiparazione alla presenza del difensore solo nelle udienze da remoto e non nelle udienze in presenza.
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