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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 17465 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte ai fini IVA, IRES e IRAP sulla base degli studi di settore. La società ha contestato, in Cassazione, sia l’illegittimità della rideterminazione equitativa dei maggiori ricavi da parte dei giudici tributari, sia l’insufficienza della motivazione con cui la Commissione tributaria regionale aveva confermato la riduzione dell’imponibile operata in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la determinazione definita "equitativa" non costituiva un giudizio secondo equità sostitutiva, vietato al giudice tributario, ma una valutazione delle prove e degli elementi concreti acquisiti al processo, nell’ambito dei poteri attribuiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale non aveva indicato quali documenti ed elementi avesse considerato né spiegato la loro effettiva incidenza sulla rideterminazione dei ricavi e dell’imponibile. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Norma richiamata in materia di accertamento delle imposte sui redditi; la sua applicazione deve essere coordinata con una motivazione adeguata dell’atto e della decisione giudiziale.

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis, 62-ter e 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Disposizioni relative agli studi di settore. Gli studi di settore costituiscono strumenti di accertamento che devono essere adeguati alla concreta realtà aziendale mediante la valutazione degli elementi specifici forniti dal contribuente.

  • Artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo diritto, salvo i casi previsti dalla legge, ma può valutare liberamente le prove e gli elementi acquisiti al processo secondo prudente apprezzamento. La rideterminazione dell’imponibile basata sulla valutazione delle prove non equivale necessariamente a una pronuncia secondo equità sostitutiva.

  • Art. 53 Cost.

    Principio della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario, richiamato dalla ricorrente nel contestare la determinazione dei maggiori ricavi.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non possono essere applicati in modo automatico e astratto: l’accertamento deve confrontarsi con la specifica realtà economica e organizzativa dell’impresa.
  • Il giudice tributario può rideterminare l’imponibile sulla base delle prove e degli elementi concreti prodotti dalle parti; tale attività non costituisce, di per sé, una decisione secondo equità vietata.
  • Quando il giudice riduce un accertamento fiscale, deve indicare con precisione quali documenti ed elementi ha valutato e spiegare come essi incidano sulla quantificazione dell’imponibile.
  • Una motivazione meramente apparente o generica, che richiami la documentazione senza esaminarla e senza illustrare il percorso logico seguito, può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
  • In sede di Cassazione, la valutazione delle prove non viene normalmente riesaminata nel merito; è invece censurabile l’assenza, l’insufficienza o l’inadeguatezza della motivazione sulla loro valutazione.

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