Cassazione Civile, Sentenza n. 27708/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob (per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d) del T.U.F.) a seguito di irregolarità nell'assetto procedurale e comportamentale della Cassa di Risparmio di Cesena, deducendo: incompetenza della Consob rispetto all'AGCM per pratiche commerciali scorrette; violazione dei termini di durata del procedimento sanzionatorio; mancata applicazione del principio del favor rei/rettifica retroattiva delle modifiche sanzionatorie (d.lgs. 72/2015); carenza di motivazione ed omissione di esame di fatto decisivo/non puntuale imputazione delle condotte ai singoli amministratori, con particolare riguardo agli amministratori non esecutivi; contestazione della corretta contestazione della seconda violazione. Inoltre è emerso il decesso di Tomaso Grassi, trasferito in erede (Alba Baldoni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alla sanzione irrogata a Tomaso Grassi (estinta per decesso e non trasmissibilità della sanzione pecuniaria agli eredi). Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha confermato la competenza della Consob per le violazioni in tema di intermediazione che riguardano assetti organizzativi e integrità del mercato; ha ritenuto non perentori alcuni termini endoprocedimentali e, richiamando la giurisprudenza, ha escluso la rilevanza degli eventuali vizi temporal-formali in presenza di provvedimenti ritenuti vincolati; ha negato l'applicazione generalizzata del principio del favor rei alle sanzioni amministrative della Consob in assenza di disposizione normativa e ha respinto le censure relative a motivazione, prova e imputazione individuale, confermando la possibilità di ritenere la responsabilità anche di amministratori non esecutivi per omissioni di vigilanza. Spese: compensate tra Alba Baldoni e Consob; gli altri ricorrenti condannati in solido a rifondere le spese a Consob (liquidate in euro 7.700 oltre accessori), con precisazione sul possibile ulteriore versamento del contributo unificato per i ricorrenti eccetto Alba Baldoni.
Norme richiamate
d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) - art. 21, comma 1, lett. a) e d)
La Corte conferma che gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti agli intermediari (art.21) possono giustificare sanzioni da parte della Consob quando le carenze organizzative o comportamentali incidono sull'integrità del mercato e sulla tutela dei clienti.
d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) - art. 190 e art. 195
Richiamate nelle questioni sul regime sanzionatorio e sulla durata del procedimento: la giurisprudenza ha riconosciuto che vizi endoprocedimentali non rilevano automaticamente se il provvedimento finale è vincolato e non incide sul diritto di difesa.
d.lgs. n. 72/2015 - art. 5 (comma 4) e art. 6
Le modifiche alla disciplina sanzionatoria introdotte dal d.lgs. 72/2015 non si applicano alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle relative disposizioni attuative (art.6); il principio del favor rei non trova applicazione automatica nel sistema delle sanzioni amministrative della Consob in assenza di specifica disposizione.
d.lgs. n. 206/2005 - art. 27, comma 1-bis
La previsione di attribuzione all'AGCM della tutela contro pratiche commerciali scorrette non esclude la competenza della Consob quando la condotta attiene a doveri degli intermediari rilevanti per l'integrità del mercato: non opera un conflitto normativo tale da sottrarre la materia alla Consob.
legge n. 689/1981 - art. 7 (e art. 14, art. 28 richiamati)
La sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi (art.7): perciò il decesso dell'interessato determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria e la cessazione della materia del contendere; l'ordinamento prevede solo talune perentorietà (es. contestazione differita art.14) e il regime prescrizionale è regolato dalla legge.
delibera Consob n. 18750/2013 (art. 4) e successiva n. 19158/2015
Richiamata in relazione ai termini procedimentali e alla regolamentazione interna: il mancato rispetto di termini endoprocedimentali previsti da regolamenti non comporta automaticamente invalidità del provvedimento sanzionatorio della Consob se questo è di contenuto vincolato.
codice civile - artt. 2381 e 2392
Norme sulla responsabilità degli amministratori: la Corte conferma che anche i consiglieri non esecutivi possono essere ritenuti responsabili quando omettono di esercitare adeguata vigilanza e contributo alle scelte di governance.
codice di procedura civile - artt. 112, 115, 372
Richiamati rispetto ai vizi di motivazione, extra petizione, e alla possibilità di deposito in cassazione della documentazione probatoria (es. certificato di morte ai sensi dell'art.372 c.p.c.).
codice civile - art. 2697
Riferimento al tema del riparto dell'onere della prova: la Corte ritiene che la Consob non sia tenuta a fornire una prova puntuale di ogni singolo atto quando la documentazione e l'analisi del sistema organizzativo dimostrano responsabilità e ruolo degli esponenti aziendali.
Massime di principio
- La Consob è competente a irrogare sanzioni per violazioni riguardanti obblighi organizzativi e di correttezza degli intermediari anche se le stesse produzioni possono tradursi in pratiche commerciali scorrette; l'esistenza di una competenza esclusiva dell'AGCM non impedisce l'azione disciplinare della Consob in tali ipotesi.
- I termini interni di durata del procedimento sanzionatorio non sono necessariamente perentori e il loro superamento non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale quando questo è di contenuto vincolato e non ha inciso sul diritto di difesa.
- Le modifiche sanzionatorie intervenute (d.lgs. 72/2015) non si applicano retroattivamente alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle relative disposizioni attuative; il principio del favor rei non trova applicazione generalizzata nell'ambito delle sanzioni amministrative senza specifica norma.
- La sanzione amministrativa pecuniaria non è trasmissibile agli eredi: il decesso dell'interessato estingue l'obbligazione e comporta la cessazione della materia del contendere per quella posizione.
- Gli amministratori non esecutivi possono essere ritenuti responsabili per omissioni di controllo e vigilanza; la responsabilità può essere desunta dal ruolo, dalla documentazione sull'assetto organizzativo e dall'operatività complessiva, senza richiedere sempre la prova puntuale di singoli atti individuali.
- In giudizio di cassazione le eccezioni formali relative a motivazione e petizione devono essere concrete e specifiche per essere accolte; contestazioni generiche sulla mancanza di prova sono di regola insufficienti se il giudice di merito ha fornito argomentazioni dettagliate sul punto.
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