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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19543/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Schiavone ha proposto istanza di correzione/rettifica ex art. 115-bis c.p.p. relativa ad annotazioni di polizia giudiziaria e a rassegna stampa; chiedeva che l'istanza fosse trasmessa al giudice per le indagini preliminari (GIP) e la rettifica di specifici atti. Il Procuratore ha rigettato l'istanza, ritenendo che l'art. 115-bis non attribuisca potestà al giudice di correggere atti di altre autorità e che le annotazioni di P.G. non fossero state diffuse "pubblicamente"; il ricorrente denunciava l'abnormità del rigetto per mancata trasmissione al GIP e sosteneva l'applicabilità della disciplina anche agli atti del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: l'art. 115-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 188/2021) si applica ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e non agli atti di polizia giudiziaria; l'istanza di Schiavone riguardava prevalentemente atti di polizia giudiziaria e articoli di stampa, dunque fuori dal campo di applicazione della norma; inoltre il rimedio previsto deve essere depositato direttamente presso il giudice competente (in fase di indagini, il GIP) entro i termini previsti e non grava sul pubblico ministero l'obbligo di trasmettere l'istanza. Non è stata ravvisata abnormità del provvedimento del Procuratore (nessuna indebita invasione dei poteri del GIP). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 115-bis cod. proc. pen.

    "salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli..."

    La Corte interpreta la norma come riferita ai provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria; il rimedio di correzione previsto dai commi 3-4 deve essere proposto e deciso nell'ambito della fase delle indagini dal GIP, e non riguarda in via generale gli atti di polizia giudiziaria o gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (art. 4, che ha introdotto art. 115-bis)

    relazione governativa: ambito applicativo riferito alle "decisioni" dell'autorità giudiziaria

    Conferma la lettura secondo cui la disciplina è diretta a prevenire violazioni della presunzione di innocenza tramite decisioni dell'autorità giudiziaria e non tramite atti di polizia giudiziaria; la tecnica normativa individua l'ambito per sottrazione (esclude decisioni in materia di responsabilità penale e atti del PM volti a dimostrare la colpevolezza).

  • art. 2 del d.lgs. n. 188/2021

    Citato nel provvedimento impugnato dal PM ma, secondo la Corte, il divieto di indicare "pubblicamente" la colpevolezza si applica a ipotesi diverse da quelle concrete (qui non sussisteva diffusione pubblica delle annotazioni di PG).

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite ai motivi del ricorso (riferimenti alle censure ammesse in sede di cassazione), utilizzato per delineare l'ambito di sindacabilità dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La tutela prevista dall'art. 115-bis cod. proc. pen. riguarda principalmente i provvedimenti dell'autorità giudiziaria: se la violazione concerne atti di polizia giudiziaria o articoli di stampa, il rimedio ex art. 115-bis non è generalmente applicabile.
  • L'istanza di correzione prevista dai commi 3-4 dell'art. 115-bis va proposta direttamente al giudice competente (in fase di indagini, il GIP) e non si può presumere un obbligo del pubblico ministero a trasmetterla: il richiedente deve depositare l'istanza presso l'organo giudiziario competente e allegare o indicare puntualmente gli atti da rettificare.
  • Un provvedimento del pubblico ministero è qualificabile come "abnorme" solo se comporta una illegittima invasione dei poteri spettanti al giudice o un esercizio di funzioni non attribuitegli dall'ordinamento; il semplice rigetto o la mancata trasmissione non bastano, salvo che vi sia sostituzione o usurpazione delle funzioni giudiziarie.
  • Se la contestazione riguarda provvedimenti che presuppongono valutazioni probatorie (es. decreti sulle intercettazioni o misure cautelari), va verificato se rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 115-bis: tali provvedimenti possono avere disciplina e limiti applicativi diversi e, in alcune letture, risultano esclusi dal rimedio dei commi 3-4.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve specificare con chiarezza l'atto giudiziario presuntivamente violativo della presunzione di innocenza, indicarne gli estremi e allegare la documentazione pertinente; richieste vaghe o rivolte a materiale di polizia giudiziaria/di stampa sono esposte al rigetto.

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