Cassazione Penale, Sentenza n. 25768/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato ascritto dall'impugnata, deducendo che i fatti dovevano essere qualificati come reato di cui all'art. 392 c.p. (minacce) connesso a violenza sulle cose, e non come ragion fattasi con violenza alla persona ex art. 393 c.p., poiché il cambio delle serrature aveva già consentito il riacquisto del possesso del locale prima delle minacce. In sostanza, la difesa ha sostenuto che le minacce non erano funzionali all'esercizio dell'azione di "farsi ragione da sé" ma postume e autonome.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha riqualificato i fatti agli artt. 81, 392 e 612 c.p., ritenendo che il cambiamento delle serrature costituisse il mezzo con cui l'imputato si era "fatto ragione da sé" sulle cose mentre le parole minacciose, pronunciate dopo la riacquisizione del possesso, avevano autonomia rispetto a quel fatto e dovevano essere considerate separatamente. Ha quindi disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sulla pena. Ha dichiarato definitivo l'accertamento di responsabilità e, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
La norma era stata originariamente applicata dalla Corte d'appello per qualificare i fatti come "ragion fattasi con violenza alla persona"; la Cassazione però ha ritenuto che i presupposti per tale qualificazione non sussistessero, posto che la minaccia è intervenuta dopo il riacquisto del possesso e quindi non era strumentale al fine di farsi ragione da sé.
art. 392 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che le minacce pronunciate costituissero un fatto autonomo riconducibile a questo articolo (minacce), poiché non erano funzionali all'atto preliminare di riottenere la disponibilità del locale.
art. 612 cod. pen.
Imputazione ricondotta anche a questa norma nell'ambito della riqualificazione complessiva: la sentenza dispone che la condotta materiale relativa al ritorno nella disponibilità del locale (cambio delle serrature) vada considerata separatamente e integrativa di responsabilità penale ai sensi della norma richiamata.
art. 81 cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistente il concorso di reati (più condotte e più figure di reato riconducibili alle stesse vicende), così da qualificare complessivamente i fatti ai sensi dell'art. 81 c.p.
art. 624 cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità: la Cassazione ha stabilito che l'accertamento di colpevolezza è definitivo nonostante l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Per configurare il reato di "farsi ragione da sé" con violenza alla persona occorre un nesso funzionale immediato tra la minaccia/violenza diretta alla persona e il proposito di farsi ragione da sé; minacce successive al raggiungimento dell'obiettivo possono avere autonomia tipologica.
- Quando il riacquisto del possesso viene realizzato mediante atti sulle cose (es. cambio serrature), quella condotta può integrare una fattispecie di violenza sulle cose o altro reato distinto, separabile dalle minacce verbali successive.
- La valutazione temporale e teleologica (se la minaccia è strumentale o postuma rispetto all'atto materiale) è decisiva per la ricaduta qualificatoria: pochi istanti di distanza non sono di per sé decisivi, conta la funzione che la minaccia ha avuto rispetto al fine di farsi ragione da sé.
- La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre la riqualificazione giuridica dei fatti, rimettendo la determinazione della pena al giudice di merito diverso; tuttavia l'accertamento di responsabilità può rimanere definitivo (irrevocabile) ai sensi del codice di procedura penale.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe porre l'accento sul momento preciso del compimento dell'atto materiale e sul contenuto/funzione delle minacce per ottenere una riclassificazione meno grave o la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
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