Sentenza n. 375/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 800/2024, depositata e resa pubblica il 14.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10469/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 800/2024, che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.000,00 a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 2.000,00 per quattro anni scolastici, dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata il 25 marzo 2024 e il Ministero non aveva adempiuto. Sono stati chiesti anche la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche dall'art. 14 d.l. 669/1996 era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese direttamente riferibili al provvedimento, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Ha precisato che i conteggi del creditore, inclusi quelli relativi a capitale residuo e interessi, non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Non ha riconosciuto la somma richiesta per ogni ritardo o inosservanza, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la disciplina delle spese e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione satisfattiva ed esecutiva, non costitutiva del diritto di credito, la cui consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
- I conteggi del creditore relativi a capitale e interessi non vincolano l'amministrazione in sede di ottemperanza: l'importo deve essere verificato alla luce del titolo, degli eventuali adempimenti parziali e dei criteri legali applicabili quanto a misura e decorrenza.
- La penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la misura domandata risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto all'inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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