Cassazione Civile, Ordinanza n. 21691/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ottenuto un contributo in conto capitale nell'ambito di un programma operativo regionale finanziato con fondi comunitari. Dopo la revoca del contributo, l'amministrazione aveva iscritto a ruolo il relativo importo e notificato la cartella di pagamento, oltre al preavviso di iscrizione ipotecaria. La società aveva impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, che la cartella fosse nulla per mancanza di un titolo esecutivo. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione in parte tardiva e in parte infondata; la corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che il provvedimento di revoca non fosse di per sé titolo esecutivo e che mancasse una norma attributiva di efficacia esecutiva. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha invocato la disciplina regionale siciliana e il richiamo al d.lgs. n. 123 del 1998, sostenendo che per il recupero degli aiuti revocati era consentita la riscossione mediante ruolo; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla riscossione coattiva delle entrate pubbliche, affermando che il credito derivante dalla revoca di un contributo pubblico poteva essere recuperato con cartella esattoriale anche senza un distinto titolo esecutivo, poiché la pretesa non derivava da un rapporto privatistico ma da un'entrata pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e ha cassato la sentenza della corte d'appello di Palermo. Ha ritenuto errato il presupposto della decisione impugnata, perché il recupero di contributi pubblici revocati può avvenire mediante ruolo e cartella di pagamento, in base al d.lgs. n. 46 del 1999, art. 17, che consente la riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici tramite ruolo. Ha quindi rinviato alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 191, quinto comma, l.r. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 32
richiamato dal ricorrente come base normativa regionale per il recupero, mediante ruolo, degli aiuti revocati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998
richiamato in combinazione con la disciplina regionale quale previsione per il recupero delle agevolazioni revocate mediante iscrizione a ruolo.
artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46 del 1999
la Corte afferma che la riscossione coattiva delle entrate pubbliche avviene mediante ruolo; per le entrate pubbliche non è necessario un distinto titolo esecutivo diverso dalla cartella, mentre il requisito del titolo esecutivo è riferito alle entrate di cui all'art. 17 come invocato dal ricorrente.
art. 474 c.p.c.
richiamato nel ricorso e nella sentenza impugnata sul tema del titolo esecutivo; la Corte esclude che la mancanza di un titolo esecutivo in senso civilistico impedisca la riscossione mediante ruolo di un credito da contributo pubblico revocato.
art. 75 l.r. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 32
indicato come base dell'attivazione dei contributi pubblici nell'ambito del regime di aiuti comunitari, tramite bandi e graduatorie per PMI operanti nel territorio regionale.
d.P.R. n. 43 del 1988
richiamato per la riforma del servizio di riscossione che ha generalizzato il sistema del ruolo per la riscossione delle entrate patrimoniali.
Regolamento CE n. 1260/1999
richiamato quale disciplina generale dei Fondi strutturali 2000-2006 nell'ambito del quale si collocava il programma operativo regionale.
Massime di principio
- Ai fini della riscossione coattiva di somme dovute a seguito di revoca di un contributo pubblico, rileva la natura originaria della provvidenza erogata e non la sola qualificazione dell'obbligazione restitutoria come rapporto di diritto privato.
- Per le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici la riscossione coattiva avviene mediante ruolo; la cartella di pagamento costituisce lo strumento tipico di recupero e non è necessario un autonomo titolo esecutivo in senso civilistico quando la legge prevede tale modalità di riscossione.
- L'errore del giudice di merito consiste nel confondere la natura del rapporto restitutorio post-revoca con la natura pubblicistica del contributo originario, poiché è quest'ultima che governa il regime della riscossione.
- Quando una disciplina speciale o generale sulla riscossione delle entrate pubbliche prevede il ricorso al ruolo, l'amministrazione può procedere senza dover prima attivare strumenti esecutivi propri dei rapporti privatistici.
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