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Ordinanza

Ordinanza n. 287/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia: a) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102324; b) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102352; c) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102379; d) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102527; e) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102536; f) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102596; g) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102606; h) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102608; i) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102615; j) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102625; k) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102659; l) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102758; m) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2023/102761; n) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101355; o) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101371; p) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101392; q) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101410; r) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101432; s) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101449; t) del provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101470; u) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101483; v) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101503; w) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101519; x) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101615; y) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101645; z) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101665; aa) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/102307; bb) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2024/101600; cc) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100385; dd) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100386; ee) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100478; ff) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100480; gg) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100482; hh) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100486; ii) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100487; jj) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100489; kk) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100492; ll) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100494; mm) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100495; nn) del provvedimento emesso in data 31 gennaio 2026 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta pratica P-GR/L/Q/2025/100496; oo) del provvedimento prot. n. 0006943 del 5 febbraio 2026, a firma del Dirigente dell’Area IV della Prefettura di Grosseto, recante in oggetto: “Integrazioni motivazioni provvedimenti di revoca di nulla osta per lavoro subordinato stagionale – Agriworks Toscana S.r.l.”.

Giustizia amministrativa202600809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi di revoca di numerosi nulla osta per lavoro subordinato stagionale e successivo atto di integrazione delle motivazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato numerosi provvedimenti, adottati dalla Prefettura di Grosseto tra il 30 e il 31 gennaio 2026, con i quali erano stati revocati nulla osta relativi a pratiche di lavoro subordinato stagionale riferite a lavoratori stranieri, nonché il successivo provvedimento del 5 febbraio 2026 recante integrazione delle motivazioni delle revoche. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, consentendo medio tempore ai lavoratori stranieri di permanere sul territorio italiano e di svolgere pienamente attività lavorativa. Il Collegio ha ritenuto che le questioni giuridiche sottese al ricorso richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito, senza quindi anticipare una decisione definitiva sulla legittimità delle revoche. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza all'interesse dei lavoratori stranieri, già presenti sul territorio nazionale, anche in considerazione dell'assenza di indici di pericolosità sociale a loro carico. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando le questioni giuridiche dedotte contro provvedimenti amministrativi richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservarne la definizione alla fase di merito e decidere provvisoriamente sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a provvedimenti che incidono sulla permanenza e sulla possibilità di lavorare di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale, assume rilievo prevalente l'interesse alla permanenza e allo svolgimento dell'attività lavorativa quando non emergano indici di pericolosità sociale a loro carico.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può comportare la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e la conseguente possibilità di svolgere medio tempore l'attività lavorativa, senza che ciò implichi la definizione nel merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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