Sentenza n. 3740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 3629/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC) relativi a un progetto di illuminazione a LED, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato al GSE una proposta di progetto e programma di misura (PPPM) per l’installazione di lampade a LED in due punti vendita, tra cui un negozio di nuova apertura. Il GSE aveva approvato la PPPM dopo un procedimento di annullamento d’ufficio del silenzio formatosi sulla proposta. In sede di prima rendicontazione dei risparmi, tuttavia, il GSE aveva rigettato la RVC ritenendo non dimostrato che, alla data di presentazione della PPPM, l’intervento non fosse già completato o non avesse iniziato a produrre risparmi energetici, come richiesto dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012. La società deduceva, in primo grado e poi in appello, la violazione dell’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, delle Linee Guida EEN 9/11 e di ulteriori disposizioni in materia di procedimento, incentivi e tutela dell’affidamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e sviamento. Sosteneva di avere prodotto documenti idonei a dimostrare che il progetto era ancora in corso di realizzazione alla data del 23 marzo 2015, essendo stato collaudato il 24 marzo 2015 e avendo il punto vendita aperto il 25 marzo 2015. Contestava inoltre che il GSE potesse fondare il rigetto sulla mera vicinanza temporale tra la presentazione della PPPM e le date del collaudo e dell’apertura commerciale, o pretendere la prova negativa dell’assenza di un’attivazione occulta dell’impianto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR Lazio n. 3629/2025 e accolto il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento di rigetto della RVC e gli atti connessi. Ha ritenuto che l’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 richieda che, alla data del 1° gennaio 2014, il progetto fosse ancora da realizzare o in corso di realizzazione; nel caso concreto, il progetto riguardava un negozio nuovo, inserito in un centro commerciale inaugurato il 25 marzo 2015, sicché non era possibile che l’impianto avesse prodotto risparmi energetici prima dell’apertura. La società aveva inoltre prodotto il certificato di collaudo dell’impianto, datato 24 marzo 2015, e la visura camerale attestante l’apertura del negozio il 25 marzo 2015, date entrambe successive alla presentazione della PPPM del 23 marzo 2015. Tali documenti erano quelli indicati dalla disciplina di settore e dai chiarimenti dell’Autorità per l’energia e del GSE per individuare la data di prima attivazione degli interventi di illuminazione. Il giudice ha escluso che la mera contiguità temporale tra presentazione della PPPM, collaudo e apertura commerciale potesse costituire prova o indizio sufficiente dell’attivazione anticipata dell’impianto: tale argomento si fondava su una mera illazione, in assenza di elementi positivi e di contestazioni sulla provenienza, validità o veridicità dei documenti. Non poteva inoltre essere imposta all’operatore la prova di un fatto negativo, ossia che l’impianto non fosse stato attivato occultamente prima della data indicata; una simile richiesta avrebbe integrato una probatio diabolica. A fronte della documentazione prodotta dall’operatore, sarebbe spettato al GSE dimostrare l’eventuale azionamento dell’impianto prima della presentazione della PPPM, o almeno fornire un principio di prova, cosa che non era avvenuta. Gli ulteriori motivi di appello sono stati dichiarati assorbiti. Il GSE è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, D.M. 28 dicembre 2012
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.
La disposizione richiede che il progetto, alla data del 1° gennaio 2014, non sia già completato; il requisito risulta soddisfatto anche quando l’intervento viene realizzato successivamente e la prima attivazione è posteriore alla presentazione della PPPM.
art. 1, Allegato A, deliberazione EEN 9/11 dell’AEEG
La “data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili”.
La data di prima attivazione può coincidere, per gli impianti elettrici, con la data di collaudo o con la prima data di entrata in esercizio commerciale; tali elementi consentono di individuare il momento iniziale della produzione dei risparmi.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto della RVC, senza specifica statuizione autonoma nella decisione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dalla società con riferimento al procedimento di annullamento d’ufficio, ma non oggetto della ratio decisoria principale.
art. 42 d.lgs. 28/2011
Richiamato tra le disposizioni dedotte dalla società, senza applicazione decisiva autonoma nella motivazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso al sistema dei certificati bianchi previsto dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, è sufficiente che il progetto, alla data del 1° gennaio 2014, fosse ancora da realizzare o in corso di realizzazione; non è necessario che intercorra un determinato periodo minimo tra la presentazione della PPPM e la data di prima attivazione.
- Per gli interventi di illuminazione, il certificato di collaudo dell’impianto costituisce, secondo la disciplina di settore e i relativi chiarimenti, un documento idoneo a individuare la data di prima attivazione; anche la data di apertura del nuovo esercizio commerciale può confermare che l’impianto non aveva prodotto risparmi prima di tale momento.
- La mera vicinanza temporale tra la presentazione della PPPM e il collaudo o l’entrata in esercizio commerciale non costituisce, di per sé, prova né principio di prova dell’attivazione anticipata dell’impianto e non può giustificare il rigetto della richiesta di certificazione dei risparmi.
- Quando l’operatore produce documentazione coerente con la disciplina applicabile e idonea a dimostrare la posteriorità della prima attivazione, non può essergli imposta la prova negativa dell’assenza di un’attivazione occulta; spetta al gestore fornire la prova, o almeno un principio di prova, dell’eventuale azionamento anticipato dell’impianto.
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