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Sentenza

Sentenza n. 6060/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 350/2025 quanto alla condanna del Ministero al pagamento delle spese del precedente giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, pur avendo dato esecuzione alla precedente sentenza mediante il riesame della domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, non aveva adempiuto alla distinta statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge. La sentenza da eseguire era passata in giudicato e il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha allegato né dimostrato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza n. 350/2025 era passata in giudicato, che il Ministero aveva adempiuto soltanto quanto al merito della controversia attraverso il riesame della domanda, e che non risultava eseguita la statuizione relativa alle spese di lite. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e tempestiva esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento di euro 2.000,00 oltre agli oneri di legge e agli interessi legali fino al soddisfo. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, da attivarsi nei successivi trenta giorni a nome e spese del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione integrale di una sentenza passata in giudicato anche limitatamente alla statuizione di condanna alle spese di lite, quando l’amministrazione abbia eseguito soltanto il capo relativo al merito.
  • La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme liquidate a titolo di spese processuali, in presenza di una specifica statuizione del giudicato e di una contestazione dell’interessato, giustifica l’ordine giudiziale di pagamento in sede di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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