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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23007/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce (del 04/07/2023) che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (02/05/2023) relativo alla richiesta di riconoscimento di liberazione anticipata per alcuni semestri di detenzione. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), ritenendo erronea o insufficiente la valutazione della sua partecipazione al percorso rieducativo e l'apprezzamento delle trasgressioni disciplinari contestate

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito motivazione chiara, completa e congrua, ancorando il rigetto del reclamo a trasgressioni specifiche e alla comprovata mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. La Corte ha precisato che non sussistono vizi logici o di applicazione della norma tali da consentire il sindacato di legittimità e che le richieste del ricorrente miravano a una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di cassazione. In applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso è dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte rileva altresì la possibilità di colpa nella proposizione dell'impugnazione, richiamando il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale n. 186 del 2000

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e carenza o contraddittorietà della motivazione); il ricorrente ha invocato lett. b) ed e) ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando questo è manifestamente infondato; applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; la Corte ha disposto il pagamento di euro tremila

  • art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma richiamata in relazione ai criteri per la valutazione della liberazione anticipata e dell'opera di rieducazione del detenuto; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato la norma motivando la rilevanza delle trasgressioni e la mancata partecipazione al percorso rieducativo

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui non è possibile escludere la colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di legittimità sindaca la correttezza formale e logica della motivazione, non la valutazione di merito: se il giudice di merito (Tribunale di sorveglianza) ha motivato in modo chiaro e coerente, il ricorso per cassazione che chieda una diversa valutazione dei fatti è destinato a fallire
  • Trasgressioni disciplinari specificamente indicate e la mancata partecipazione all'opera di rieducazione rappresentano motivi idonei a giustificare il diniego di misure premiali o di liberazione anticipata
  • Per impugnare con successo un provvedimento di rigetto della liberazione anticipata è necessario dimostrare errori di diritto o manifeste illogicità nella motivazione, non una semplice diversa interpretazione dei fatti
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese processuali e sanzioni (Cassa delle ammende); va dunque valutata con attenzione la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla
  • Il richiamo a norme dell'ordinamento penitenziario (es. art. 54 L. 354/1975) impone che la decisione di diniego contempli una specifica e verificabile correlazione tra fatti contestati (trasgressioni) e giudizio sulla rieducazione del detenuto

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