Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del 7/08/2024 della Corte d'Appello di Lecce (giudice dell'esecuzione) che aveva annullato l'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 228/2024 Siep emesso il 24/07/2024. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 666 e 656 c.p.p., sostenendo che la Corte d'Appello non aveva svolto una autonoma e completa determinazione dei criteri e dei conteggi per la misura della pena residua (anni 1, mesi 11, giorni 24), limitandosi ad accogliere le deduzioni difensive sulla errata determinazione della pena residua e disponendo la scarcerazione. Il ricorrente contestava i conteggi relativi a precedenti condanne e periodi di espiazione/periodi di presofferto e di fungibilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto, in cassazione, le medesime censure già svolte davanti al giudice dell'esecuzione senza confrontarsi criticamente con le valutazioni motivazionali dell'ordinanza impugnata. La Corte d'appello aveva motivato la decisione richiamando il provvedimento del Gip (che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare per avvenuta esecuzione della pena e misure di sicurezza detentive) e non erano emersi atti che dimostrassero errore nei conteggi. La Cassazione non ha esaminato nel merito i conteggi ma ha escluso la ammissibilità del gravame per carenza di specificità e mancata confutazione degli argomenti posti a base dell'ordinanza impugnata; pertanto resta efficace l'annullamento dell'ordine di esecuzione disposto dalla Corte d'Appello
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Il ricorrente richiamava la norma nel quadro dell'impugnazione dell'ordine di esecuzione; dalla sentenza non emerge una piena valutazione di merito ex art. 666, perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per questioni processuali (mancata specificità), senza decidere sul merito del conteggio della pena ai sensi della norma
art. 656 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione; anche su questo punto la Corte di Cassazione non è intervenuta sul merito dell'applicazione della norma, avendo escluso l'ammissibilità del ricorso per motivi processuali
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 27816 del 2019)
Principio richiamato dalla Corte: il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riprodurre motivi già proposti e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato
Massime di principio
- In materia di esecuzione e incidenti di esecuzione, il ricorso per cassazione richiede una critica specifica e puntuale dei passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; mere reiterazioni di argomentazioni già rifiutate in secondo grado sono inammissibili
- Se il giudice dell'esecuzione si fonda su provvedimenti (es. del Gip) e su documentazione che attesta l'esecuzione di periodi di pena o misure, il ricorrente deve produrre atti o elementi nuovi e stringenti per dimostrare errori di calcolo: accuse generiche non sono sufficienti in cassazione
- La Corte di Cassazione valuta la legittimità e la correttezza del procedimento di formazione del decisum; se manca il confronto critico con la motivazione del giudice di merito, la Corte può non entrare nel merito sostanziale della questione
- Nelle contestazioni sul calcolo della pena residua è essenziale ricostruire cronologicamente le esecuzioni, i periodi già scontati, le continuazioni e le eventuali misure di sicurezza, allegando documentazione idonea a confutare il calcolo degli esecutori
- L'onere probatorio dell'odierno ricorrente in cassazione aumenta quando le valutazioni contestate sono fondate su atti precedenti non contestati in udienza: senza nuovi elementi probatori il sindacato di legittimità può essere escluso
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