Cassazione Penale, Sentenza n. 39662/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente censura: 1) carenza di motivazione sulla qualificazione del suo ruolo come promotore o organizzatore dell'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, essendosi il Tribunale limitato a riferirsi a un unico episodio di intermediazione (chiamata al fratello per procurare stupefacente a un cliente); 2) insufficiente motivazione sull'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis c.p.); 3) esigenze cautelari ritenute non adeguatamente dimostrate. Si contesta inoltre che non sia stata spiegata la permanenza dell'associazione o della partecipazione del ricorrente oltre l'ultima fornitura contestata, risalente al 2015 o al massimo al 10/02/2017.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per carenza di motivazione su più punti: ha ritenuto insufficiente la descrizione dei poteri decisionali attribuiti al ricorrente nella presunta associazione, ha richiamato l'uso di un solo episodio fattuale non idoneo a qualificare il ruolo di promotore/organizzatore, ha osservato l'omessa motivazione sulla persistenza dell'associazione oltre l'ultimo fatto contestato e ha ritenuto non adeguatamente provata né motivata l'aggravante della transnazionalità. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Raggruppamento delle norme concernenti delitti di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti; la misura cautelare era stata disposta per reati connessi a questa disposizione, ma la motivazione non ha dettagliato la partecipazione specifica del ricorrente.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento ai reati "fine" collegati all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione comprendeva numerosi reati fine, la cui correlazione con il ruolo attribuito al ricorrente non è stata adeguatamente motivata.
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante della transnazionalità: la Corte ha ritenuto che né il G.i.p. né il Tribunale del riesame abbiano fornito elementi concreti e motivati a sostegno dell'applicazione di tale aggravante.
art. 309, co.7, c.p.p.
Norma processuale che disciplina la competenza e le conseguenze dell'annullamento con rinvio in materia di misure cautelari: la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi di questa disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione relativa agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Per qualificare un soggetto come promotore o organizzatore di un'associazione a delinquere è necessaria una motivazione puntuale che indichi specifici poteri decisionali, attività di coordinamento o controllo e plurimi elementi fattuali, non la mera intermediazione in un episodio isolato.
- La mera affermazione che le condotte "possono" assumere contenuti di coordinamento non sostituisce la necessità di riferimenti precisi alle risultanze investigative: il giudice deve collegare le affermazioni generiche a elementi probatori concreti.
- L'aggravante della transnazionalità richiede elementi concreti che dimostrino l'autonomia del gruppo criminale, la componente straniera effettiva o l'operatività transfrontaliera; non è sufficiente richiamare la presenza di una componente straniera senza precisa ricostruzione fattuale.
- Se gli ultimi fatti contestati risalgono a molto tempo prima rispetto alla richiesta di misura cautelare, il giudice deve motivare la persistenza dell'associazione o la continuità della partecipazione del singolo, altrimenti la misura cautelare è vulnerabile ad annullamento.
- Questioni sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione) possono essere assorbite se la decisione sulla legittimità della misura è viziata nella qualificazione dei fatti fondamentali; dunque, una difesa efficace deve contestare prima la ricostruzione essenziale dei comportamenti.
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