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Sentenza

Sentenza n. 13818/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento a) del decreto del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n° -OMISSIS- del -OMISSIS-, col quale è stata disposta la sospensione cautelare della ricorrente dal servizio ai sensi dell’art. 9 d.p.r. 737/1981, ivi compresa la proposta del Direttore dell’Ispettorato di P. S. ivi richiamata; b) del Telescritto urgente -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale detto decreto è stato anticipato alla ricorrente in data -OMISSIS-; c) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo e non noto.

Giustizia amministrativa202306091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di sospensione cautelare facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, anticipato mediante telescritto urgente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sospensione cautelare dal servizio, adottata in ragione del rinvio a giudizio per reati ritenuti particolarmente gravi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 737/1981, eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento, difetto di istruttoria, omessa ponderazione degli elementi rilevanti e violazione del principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe stata fondata su meri indizi e l’Amministrazione avrebbe considerato come accertati fatti soltanto allegati dall’accusa, senza una corretta acquisizione dei dati fattuali. La sospensione sarebbe stata inoltre sproporzionata, poiché non sarebbe stata dimostrata l’irrimediabile compromissione del rapporto di servizio e l’Amministrazione avrebbe potuto adottare il trasferimento o attendere ulteriori determinazioni dell’autorità giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo alla presunzione di innocenza, poiché la sospensione ha natura cautelare e precauzionale e non costituisce una sanzione fondata su una condanna penale. Ai fini dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981 è sufficiente che il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per un reato di particolare gravità, idoneo a suscitare allarme e turbamento; non è necessario un provvedimento restrittivo della libertà personale. La richiesta di rinvio a giudizio attribuisce all’interessato la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 c.p.p., consentendo l’applicazione della sospensione facoltativa prevista dalla disposizione. Il provvedimento non richiede una motivazione particolarmente estesa quando i fatti contestati siano, per la loro gravità, incompatibili con la permanenza in servizio. Il giudice ha escluso anche la violazione della proporzionalità, rilevando che la misura tutela il regolare svolgimento del servizio, l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione e la fiducia nel rapporto di servizio. La discrezionalità amministrativa riguarda esclusivamente l’an dell’intervento, mentre la sospensione non è graduabile nel contenuto: non risultava quindi individuabile una misura alternativa meno afflittiva ma altrettanto efficace. Gli ulteriori elementi invocati dalla ricorrente, relativi al procedimento cautelare davanti al Tribunale del riesame e all’asserita insussistenza dell’ingiusto profitto, sono stati ritenuti parziali e non decisivi rispetto alla complessiva portata dell’accusa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981

    Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell’ufficio dal quale dipende

    La sospensione cautelare facoltativa richiede la sottoposizione a procedimento penale e la particolare gravità del reato; l’Amministrazione dispone di discrezionalità sull’an della misura, mentre il contenuto della sospensione non è graduabile.

  • art. 60 c.p.p.

    Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio

    La richiesta di rinvio a giudizio è sufficiente a configurare la qualità di imputato e consente l’applicazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo, nella motivazione della sentenza, a precedenti conformi mediante motivazione semplificata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare facoltativa dal servizio del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza può essere disposta quando il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per un reato particolarmente grave, idoneo a suscitare allarme e turbamento; non è necessario che sia stata applicata una misura cautelare personale o che sia intervenuta una condanna penale definitiva.
  • La natura cautelare e precauzionale della sospensione dal servizio esclude che la misura presupponga un accertamento definitivo della responsabilità penale e rende non decisivo, ai fini della sua legittimità, il richiamo alla presunzione di innocenza.
  • Quando la gravità dei fatti contestati rende inopportuna la permanenza in servizio, il provvedimento di sospensione cautelare può essere sorretto da una motivazione non particolarmente estesa, purché dia conto del presupposto penale e della gravità della vicenda.
  • Nella sospensione cautelare prevista dall’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, la discrezionalità dell’Amministrazione riguarda la scelta se adottare la misura, mentre il contenuto dell’allontanamento dal servizio attivo non è graduabile; non è quindi necessaria la comparazione con misure alternative quando queste non risultino altrettanto efficaci per tutelare il regolare svolgimento del servizio, l’immagine dell’Amministrazione e la fiducia nel rapporto di servizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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