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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19445/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto nei giudizi di merito la condanna della Banca d'Italia a convertire in euro la somma di lire 307.220.000 di cui egli era possessore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile il termine di prescrizione del 28 febbraio 2012 per la conversione delle vecchie lire e rilevando che non fosse stata provata una richiesta tempestiva entro tale data. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto nel merito, compensando però integralmente le spese per la novità della questione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e del diritto UE/CEDU, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità della norma che aveva anticipato la scadenza non avrebbe determinato la reviviscenza del termine originario e che, eliminato il termine abbreviato, il diritto alla conversione sarebbe rimasto imprescrittibile; in subordine ha chiesto la disapplicazione delle norme interne o il rinvio pregiudiziale alla CGUE, oltre alla rimessione alla Corte costituzionale; 2) violazione delle norme sull'interruzione della prescrizione, assumendo che un comunicato della Banca d'Italia del dicembre 2011 integrasse dichiarazione scritta di non voler adempiere e quindi valesse come messa in mora; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto nuove e quindi inammissibili ulteriori questioni interpretative proposte in appello, volte a ottenere tutela dell'affidamento e rimessione in termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto, pur con correzione della motivazione della sentenza impugnata, l'assunto secondo cui la declaratoria di incostituzionalità della norma che aveva abbreviato il termine non comportava la reviviscenza della disciplina precedente, ma determinava un vuoto normativo colmato dall'applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex artt. 2934 e 2946 c.c. Ha inoltre escluso che il comunicato della Banca d'Italia potesse valere come atto interruttivo ex art. 1219 c.c., n. 2, perché non esprimeva una volontà di non adempiere ma solo l'informazione dell'effetto della legge vigente; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di specifica allegazione in appello. Infine ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché, anche prescindendo dalla qualificazione delle questioni come nuove, alla data della raccomandata invocata il diritto era già prescritto per decorso del termine ordinario senza atti interruttivi efficaci. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 1 e 1-bis, L. 7 aprile 1997, n. 96

    Norma originaria che prevedeva il termine per la prescrizione della conversione delle vecchie lire; la Corte esclude che essa riviva per effetto della declaratoria di illegittimità della disciplina successiva.

  • art. 26 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Norma successiva che aveva sostituito il precedente termine con l'effetto immediato di prescrizione; la sua caducazione non determina reviviscenza della disciplina previgente.

  • art. 87, commi 1 e 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Ha introdotto il termine originario del 28 febbraio 2012 per la conversione delle vecchie lire in euro.

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione opera quando il diritto non è esercitato per il tempo determinato dalla legge; in mancanza di diversa previsione il diritto si estingue per prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; la Corte esclude che la pregressa norma incostituzionale integri un impedimento giuridico in senso proprio.

  • art. 2943 c.c.

    Regola l'interruzione della prescrizione; la Corte osserva che non risultano atti interruttivi efficaci tempestivamente compiuti.

  • art. 2946 c.c.

    In assenza di un termine speciale, il diritto soggettivo si prescrive in dieci anni.

  • art. 1219 c.c., comma 2, n. 2

    La dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere esonera dalla costituzione in mora; il comunicato della Banca d'Italia non è equiparabile a tale dichiarazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove; la Corte ritiene comunque priva di rilevanza la censura perché il diritto era già prescritto.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    La censura è inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione di dove i fatti interruttivi fossero stati dedotti e provati nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme sul vizio denunciabile in cassazione richiamate dai motivi del ricorso.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte esclude che vi siano dubbi interpretativi tali da imporlo.

  • art. 15 Regolamento CE n. 974/1998

    Disciplina la durata massima del corso legale della moneta nazionale nel periodo transitorio; la Corte la considera non decisiva per escludere la disciplina interna sulla prescrizione della conversione.

  • art. 16 Regolamento CE n. 974/1998

    Prevede lo scambio contro euro delle banconote e monete nazionali conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti; quindi rimette al diritto interno la disciplina del termine.

  • art. 6 § 1 CEDU

    Invocato in relazione al diritto a un processo equo e alla tutela giurisdizionale effettiva; la Corte esclude una violazione perché la disciplina del termine è compatibile con la prescrizione.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato per il preteso sacrificio del diritto di credito/aspettativa patrimoniale; la Corte ritiene che la sottoposizione del diritto a prescrizione non integri ingerenza convenzionalmente illecita.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di azione e alla richiesta di sindacato costituzionale incidentale.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che abbia sostituito o modificato una disciplina precedente non comporta automaticamente la reviviscenza della disciplina antecedente; la reviviscenza opera solo quando la disposizione caducata abbia contenuto meramente abrogativo.
  • Quando l'eliminazione di una norma che aveva introdotto un termine speciale lascia scoperto il regime temporale di esercizio di un diritto, in assenza di diversa disciplina espressa si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione non basta invocare un generico atto informativo della controparte: occorre un atto che, per contenuto e funzione, valga a costituire in mora il debitore o a interrompere validamente il corso del termine.
  • La pregressa vigenza di una norma poi dichiarata incostituzionale che abbia ostacolato l'esercizio del diritto non integra, di per sé, un impedimento giuridico tale da impedire il decorso della prescrizione; si tratta di un ostacolo di fatto superabile con gli ordinari rimedi processuali.
  • La tutela dell'affidamento e le garanzie convenzionali e unionistiche non escludono, di per sé, l'assoggettamento di un diritto patrimoniale a un termine di prescrizione previsto dall'ordinamento interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

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