Cassazione Civile, Ordinanza n. 28721/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la debenza dei contributi alla Gestione Separata INPS da parte di un avvocato per i redditi prodotti nell'anno 2009. I giudici di merito avevano ritenuto il credito dell'ente prescritto, fissando il dies a quo al 16 giugno 2010, data di scadenza del termine di pagamento dei contributi, e ritenendo tardiva la messa in mora conosciuta dal professionista il 6 luglio 2015. Avevano inoltre escluso che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. L'INPS ha impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla l. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., e al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata anche alla luce della proroga dei termini prevista dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. La decisione di merito è stata ritenuta erronea perché non aveva considerato il differimento del termine di pagamento dei contributi previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, fonte normativa regolamentare che, per i contributi dovuti per l'anno 2009, spostava in avanti il dies a quo della prescrizione. La Corte ha anche precisato che, una volta devoluta in cassazione la questione della sospensione della prescrizione, resta sub iudice l'intera fattispecie prescrizionale, compresa la corretta individuazione del termine iniziale, che può essere esaminata d'ufficio. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la prescrizione dei contributi e provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma occorre tener conto delle fonti che differiscono legalmente il termine di pagamento e quindi il dies a quo.
art. 2941, n. 8, c.c.
l'omessa compilazione del quadro RR non è stata ritenuta, nel caso deciso, sufficiente a escludere la questione posta in cassazione; la Corte ha comunque affrontato la prescrizione nel suo complesso, richiamando la sospensione per occultamento doloso del debito contributivo.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss.
normativa di base sulla Gestione separata e sull'obbligo contributivo del professionista.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011
richiamato quale riferimento normativo della pretesa contributiva in Gestione Separata.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
ha natura regolamentare e integra la disciplina legale, determinando un differimento generalizzato dei termini per i contribuenti interessati dagli studi di settore, rilevante anche per il decorso della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2009.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'INPS.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre, in via generale, dalla scadenza del termine legale di pagamento, ma tale termine va individuato tenendo conto anche dei differimenti disposti da fonti normative secondarie validamente emanate.
- Il D.P.C.M. adottato in base all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241 del 1997 ha natura regolamentare e integra la disciplina primaria, con effetti anche sulla decorrenza della prescrizione contributiva.
- Il differimento dei termini previsto per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in base a un criterio oggettivo, collegato allo svolgimento dell'attività economica rilevante, e non alla concreta adesione del singolo soggetto al regime fiscale derivante dagli studi medesimi.
- Quando in cassazione viene dedotta la violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, resta scrutinabile l'intera fattispecie prescrizionale, compresa la corretta individuazione del dies a quo, quale presupposto logicamente preliminare.
- In materia di contributi previdenziali, il giudice deve applicare d'ufficio la corretta fonte normativa sui termini di pagamento e sulla conseguente decorrenza della prescrizione, se gli elementi rilevanti risultano ritualmente acquisiti.
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