Sentenza n. 4411/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 3225 del 27 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 3225 del 27 aprile 2025. Tale sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 per i periodi di servizio dal 23 ottobre 2019 al 22 dicembre 2022, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.394,13, oltre accessori di legge e spese di lite. Poiché il pagamento non era intervenuto tempestivamente, la ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese del giudizio. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la documentazione relativa al pagamento, successivamente intervenuto. La ricorrente ha quindi riconosciuto l’avvenuto adempimento, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio di ottemperanza il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. La regolazione delle spese è stata effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto che l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la ricorrente lo ha utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario e aveva chiesto, tra l’altro, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
previsione di una penalità di mora per ogni successivo ritardo nell’esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora in caso di persistente o ulteriore ritardo nell’esecuzione della decisione.
art. 7 CCNL del 31 agosto 1999
retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 31.8-1999
È la fonte contrattuale del trattamento economico riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente, nelle more del giudizio di ottemperanza, all’obbligo derivante dalla decisione azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
- L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: queste possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e considerando il momento dell’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avente a oggetto obblighi di pagamento a carico di un’amministrazione, l’avvenuto pagamento nelle more rende non più attuale la domanda esecutiva, ma non impedisce la regolazione delle spese in favore del ricorrente se l’adempimento è seguito alla proposizione del ricorso.
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