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Sentenza

Sentenza n. 12301/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - dei dd.mm. n. 267/2007, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, e n. 83/2008, recante Linee guida di attuazione del predetto d.m. 267/2007; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, con il quale si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del provvedimento Mim, USR Campania, Ufficio IV, prot. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il diniego dell’istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; - della nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026;

Giustizia amministrativa202510237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti ministeriali e alle istruzioni procedimentali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’istituto ha impugnato il diniego dell’istanza di riconoscimento della parità scolastica e, in via presupposta, i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008 e la nota dell’USR Campania relativa alla presentazione delle domande. Con il primo motivo ha sostenuto che fosse sufficiente autocertificare il possesso dei requisiti alla data della domanda e che la relativa documentazione potesse essere acquisita o verificata successivamente, contestando la previsione del termine del 31 marzo. Con il secondo motivo ha dedotto che la disciplina ministeriale imponesse requisiti ulteriori rispetto alla legge n. 62/2000, con riferimento al progetto educativo, al PTOF, alla disponibilità e conformità dei locali, alle attrezzature e ai dati sugli alunni. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il diniego non avesse adeguatamente considerato le controdeduzioni e la documentazione prodotta. Con il quarto motivo ha affermato l’effettiva sussistenza o comunque la successiva regolarizzazione dei requisiti, producendo documentazione relativa alla rappresentanza legale, all’idoneità igienico-sanitaria, alla sicurezza antincendio, all’accessibilità, agli impianti, ai laboratori e al PTOF. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale. L’Amministrazione ha evidenziato la permanenza di plurime carenze documentali, strutturali e funzionali, la commistione con una precedente istituzione scolastica destinataria di revoca della parità, l’insussistenza dei requisiti morali del legale rappresentante, l’inadeguatezza della documentazione relativa ai locali, alla sicurezza, all’accessibilità, agli impianti, alle attrezzature e al PTOF, nonché la mancata sanatoria entro il procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la disciplina secondo cui l’istituto richiedente deve possedere e documentare già al 31 marzo tutti i requisiti necessari per operare nell’anno scolastico successivo. Tale scansione temporale è giustificata dalla tutela degli studenti, dalle esigenze organizzative e ispettive dell’Amministrazione e dalla necessità di verificare tempestivamente l’inserimento della scuola nel sistema nazionale di istruzione. L’autocertificazione non può attestare requisiti di fatto inesistenti alla data della domanda, né il soccorso istruttorio può trasformarsi nello strumento per acquisire successivamente presupposti fondamentali del riconoscimento. Il Collegio ha escluso che i decreti ministeriali abbiano introdotto requisiti nuovi, ritenendo che la documentazione richiesta specifichi e renda verificabili i requisiti previsti dalla legge n. 62/2000. Ha inoltre ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale: l’USR aveva richiesto integrazioni e chiarimenti e aveva trasmesso il preavviso di rigetto, valutando poi la documentazione prodotta, ritenuta parziale, generica e insufficiente. Le numerose carenze strutturali e documentali, concernenti anche i requisiti morali, la sicurezza, l’idoneità dei locali, l’accessibilità, gli impianti, le attrezzature e il PTOF, risultavano quindi non sanate. La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio non era idonea a sostituire la verifica amministrativa omessa o incompleta. Il diniego è stato qualificato come atto plurimotivato, sorretto da ragioni autonome ciascuna sufficiente a fondarlo. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva del requisito della non manifesta infondatezza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 4, 5 e 6, l. 10 marzo 2000, n. 62

    La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei requisiti previsti, si impegnano a dare attuazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione; il Ministero accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti.

    La norma costituisce la base legale del riconoscimento e attribuisce all’Amministrazione il compito di verificare il possesso originario e la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi, didattici e morali.

  • art. 1.7 d.m. n. 267/2007

    Impone l’allegazione della documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica.

  • punto 3.6 d.m. n. 83/2008

    Specifica gli elementi documentali necessari per consentire all’Amministrazione un controllo oggettivo e trasparente dei requisiti previsti dalla legge n. 62/2000, senza introdurre requisiti ulteriori.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiede che l’Amministrazione, prima del diniego, instauri il contraddittorio mediante preavviso di rigetto e consenta all’interessato di regolarizzare o integrare la documentazione; tale garanzia non elimina l’onere sostanziale di possedere e allegare i requisiti.

  • art. 4 d.m. n. 83/2008

    Attribuisce all’Ufficio Scolastico Regionale la verifica della completezza e regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dall’ente gestore.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato in sede cautelare dal Consiglio di Stato per disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito senza sospendere gli atti impugnati.

  • art. 65 d.lgs. n. 81/2008

    La mancata autorizzazione in deroga relativa ai locali seminterrati è stata considerata una delle carenze rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di sicurezza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, l’istituto richiedente deve possedere e documentare entro il termine previsto per la presentazione della domanda, individuato nel caso deciso al 31 marzo, i requisiti strutturali, organizzativi, didattici e morali necessari per operare nell’anno scolastico successivo.
  • L’autocertificazione non può validamente attestare il possesso di requisiti sostanziali che, alla data della domanda, non esistano in concreto; il successivo soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire ex novo presupposti fondamentali del riconoscimento.
  • L’Amministrazione deve instaurare il contraddittorio procedimentale, mediante richiesta di integrazioni e preavviso di rigetto, quando rilevi carenze nella documentazione; tuttavia, tale obbligo non comporta il diritto dell’istante alla regolarizzazione postuma di ogni carenza, spettando all’Amministrazione valutare l’ammissibilità e la sufficienza della sanatoria in relazione alla natura, al numero e alla gravità delle irregolarità.
  • Le richieste documentali previste dai decreti ministeriali attuativi della legge n. 62/2000 sono legittime quando specificano gli elementi necessari a verificare requisiti già stabiliti dalla legge, quali la conformità dei locali, la sicurezza, le attrezzature, il progetto educativo e il piano dell’offerta formativa, senza introdurre requisiti sostanziali ulteriori.
  • Un provvedimento amministrativo plurimotivato resta legittimamente fondato quando ciascuna delle ragioni poste a suo sostegno è autonomamente idonea a sorreggerlo; l’eventuale illegittimità di una motivazione non determina l’annullamento se le altre ragioni resistono alle censure.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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