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Sentenza

Sentenza n. 980/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3530/2024, depositata e resa pubblica il 18.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza

Giustizia amministrativa202503833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivi € 2.500 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3530/2024, depositata il 18 ottobre 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditargli € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, per complessivi € 2.500. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 7 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 7 aprile 2025, e il Ministero non aveva provveduto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, pagando le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente, o un funzionario delegato, precisando che l’incarico costituisce munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha rimesso a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario ad acta e ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Il giudice può imporre, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione, una penalità di mora; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta segue la disciplina delle spese di giustizia prevista dal testo unico.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La disposizione disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La richiesta di liquidazione del compenso deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale passato in giudicato, notificato e divenuto eseguibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare l’integrale adempimento entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza, individuandolo anche nell’organo o funzionario dell’amministrazione competente; l’incarico di ausiliario del giudice costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme oggetto dell’obbligo di pagamento, con decorrenza dall’ordine giudiziale di adempimento e fino al soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta possono essere liquidati con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la richiesta di liquidazione decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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