Sentenza n. 6456/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento A)del Decreto del Direttore di Dipartimento – Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano n 24408/2022 del 12 12 22, pubblicato il 14.12.2022, e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, che, ai sensi dell'art 9 ter, co 9 bis del d.l. 19.6.2015, n 78, conv nella l 6 8 2015, n 125, ha definito l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, per la parte in cui vi include la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di complessivi € 169.163,28; e di tutti gli atti ivi richiamati, ancorché non conosciuti, qualora ne costituissero presupposto, ivi espressamente compresi: Nota della Direzione generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige (“ASAA”) 14.8.2019 (prot. prov.le n. 0545641); Determina del Direttore generale dell’ASAA 10.05.2016 (prot. 2016-A000139); Determina del Direttore generale dell’ASAA 28.04.2017 (prot. 2017-A-000193); Determina del Direttore generale dell’ASAA 27.4.2018 (prot. 2018-A-000228); Determina del Direttore generale dell’ASAA 30.4.2019 (prot. 2019-A-000244); Nota 14.11.2022 di comunicazione di avvio del procedimento; Determina del Direttore generale dell’ASAA 31.11.2022 (prot. 2022-A-001321); Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici»; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento sub A, ivi espressamente inclusi, per quanto di interesse: B) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (“DM 2012”) e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante; C) la Circolare del Ministero della Salute prot n 22413 del 29 7 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30.12.2018, n. 145”; D) l’Accordo Rep Atti n 181/CSR del 7 11 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art 9-ter, del dl 19.6.2015, n 78, convertito con modificazioni dalla l 6 8 2015, n 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; E) il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 216 del 15 9 2022, di “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; F) il Decreto del Ministro della Salute del 6 10 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022 – Serie generale n 251, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; G) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusa l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 (Rep Atti n 213/CSR), entrambe non conosciute, che hanno concorso direttamente o indirettamente all’adozione degli atti impugnati; H) del lacunoso riscontro all’istanza di accesso di Therakos del 13.1.2022, nei limiti in cui possa configurare un parziale diniego di accesso; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme da esse eventualmente percepite, anche mediante compensazione, per effetto degli atti impugnati, oltre che per la condanna della Provincia autonoma di Bolzano a depositare in giudizio, ex artt. 116, co. 2 e 64, co 3 e ss. c.p.a., tutti gli atti relativi al procedimento che ha condotto alla definizione dell’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, co 9 bis del dl 19 6 2015, n 78, conv nella legge 6.8.2015, n 125, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale e che ha concorso, direttamente o indirettamente, a includervi la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di ripiano specificata nell’atto sub A
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inserimento dell’impresa nell’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, con imposizione della quota di 169.163,28 euro, nonché gli atti presupposti e il parziale riscontro a un’istanza di accesso
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Provincia autonoma di Bolzano che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, l’aveva inclusa tra le aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a suo carico la somma complessiva di 169.163,28 euro. Sono stati inoltre impugnati gli atti contabili e amministrativi provinciali, i provvedimenti ministeriali, la circolare ministeriale, l’accordo della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, i decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti e di adozione delle linee guida, nonché il parziale riscontro all’istanza di accesso. La ricorrente ha chiesto anche la restituzione delle somme eventualmente percepite dalle amministrazioni e il deposito degli atti del procedimento. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere pagato la somma dovuta nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, allegando il decreto provinciale di accertamento del versamento. La Provincia autonoma ha confermato l’avvenuto pagamento e ha dichiarato che nulla ostava alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti previsti dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, come convertito dalla l. n. 118/2025. La disposizione consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali di ripiano; l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e determina, dopo l’accertamento amministrativo del pagamento, la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti. Poiché il pagamento era stato effettuato e accertato dalla Provincia, il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, in applicazione della previsione legislativa.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici e del ripiano posto a carico delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici e, a seguito dell’accertamento amministrativo del pagamento, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato dalla domanda della ricorrente per ottenere il deposito degli atti relativi al procedimento, senza che il TAR abbia esaminato tale richiesta nel merito a causa della cessazione della materia del contendere.
art. 64, commi 3 e seguenti, c.p.a.
Richiamato dalla domanda istruttoria della ricorrente per l’acquisizione degli atti del procedimento, non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Il pagamento integrale della quota ridotta pari al 25% dell’importo originariamente posto a carico dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018.
- L’accertamento amministrativo dell’avvenuto versamento della quota ridotta, comunicato al giudice amministrativo, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva direttamente dal meccanismo previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, le spese di lite sono compensate secondo la specifica previsione legislativa.
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