Sentenza n. 5316/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del Decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana, emesso il -OMISSIS- e notificato all'interessato i -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell’art. 8, comma 2, e degli artt. 6 e 9 della medesima legge, nonché eccesso di potere per difetto o mancanza di istruttoria, motivazione illogica e contraddittoria e sviamento. Il diniego era motivato esclusivamente dal precedente penale a carico della madre convivente del richiedente, indicato come condanna per lesioni personali e risultante, al momento dell’adozione, appellato. Il ricorrente ha contestato l’automatica attribuzione a sé del disvalore derivante dal fatto altrui, lamentando l’omessa valutazione della propria personalità, del proprio inserimento sociale e degli sviluppi processuali relativi alla posizione della madre, successivamente assolta dalla Corte di Appello di Genova. Dal testo emerge inoltre che il ricorrente aveva conseguito un diploma professionale e svolgeva attività lavorativa dal 2019.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce un atto discrezionale di alta amministrazione, fondato su un giudizio prognostico relativo all’integrazione dello straniero e alla sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell’ordinamento. Tuttavia, il sindacato giurisdizionale verifica l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità e ragionevolezza della motivazione e la coerenza degli elementi valorizzati con la funzione del potere esercitato. Nel caso concreto, l’Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione individuale e complessiva del richiedente, limitandosi a richiamare il precedente penale della madre convivente. Il fatto commesso da un familiare non può determinare automaticamente il diniego, ma deve essere valutato in concreto quanto alla sua capacità di riflettere sulla posizione personale del richiedente e di sovvertire eventuali elementi favorevoli di integrazione. Il provvedimento non aveva considerato né la posizione personale del ricorrente, documentata dal diploma professionale e dall’attività lavorativa, né l’assoluzione della madre intervenuta in sede di appello. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione oggetto del giudizio.
art. 8, comma 2, legge n. 91/1992
È stata invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.
artt. 6 e 9 legge n. 91/1992
Sono stati dedotti come parametri violati in relazione alla valutazione dell’istanza di cittadinanza; il giudice ha fondato l’accoglimento sull’omessa valutazione individuale e sulla carenza motivazionale del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione, nel cui esercizio l’Amministrazione deve formulare una valutazione prognostica complessiva sull’integrazione del richiedente, sulla sua affidabilità e sulla capacità di rispettare le regole giuridiche, civili e culturali della comunità nazionale.
- La discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non esclude il sindacato giurisdizionale sulla sufficienza dell’istruttoria, sulla veridicità dei fatti, sulla logicità e ragionevolezza della motivazione e sulla coerenza degli elementi considerati rispetto alla funzione del potere esercitato.
- Il precedente penale di un familiare convivente non può fondare automaticamente il diniego della cittadinanza nei confronti del richiedente: l’Amministrazione deve accertare in concreto se il fatto del congiunto abbia una capacità trasmissiva del proprio disvalore tale da incidere sulla valutazione della personalità e dell’integrazione del richiedente.
- Un diniego di cittadinanza è illegittimo quando si limita a richiamare la posizione penale di un familiare senza confrontarsi con gli elementi personali favorevoli del richiedente, con il suo effettivo inserimento sociale e con gli sviluppi processuali relativi al reato posto a fondamento della decisione.
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