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Parere

Parere n. 819/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Dimitri Dementiev contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo per l’annullamento del provvedimento n. K10/246951/R del 29 aprile 2016, notificato in data 13 settembre 2016, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), della Legge n. 91/1992.

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 29 aprile 2016 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della concessione della cittadinanza italiana, deducendo violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, difetto di motivazione e omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso del procedimento consultivo il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al gravame. La Sezione ha quindi esaminato le conseguenze processuali della rinuncia, verificando anche se fosse intervenuta una piena soddisfazione dell’interesse sostanziale o se l’amministrazione avesse proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente di non voler più coltivare il ricorso determinasse una sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio dispositivo anche al ricorso straordinario. Ha precisato che non ricorreva la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava che il ricorrente avesse ottenuto il bene della vita perseguito, ossia la concessione della cittadinanza italiana. È stata inoltre verificata la mancata presentazione dell’opposizione al ricorso straordinario da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato. Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.

Osservazioni

Rinuncia al gravame e sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Distinzione dalla cessazione della materia del contendere

La sopravvenuta carenza di interesse non coincide con la cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone la piena e integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale per effetto dell’attività successiva dell’amministrazione, mentre nel caso esaminato il ricorrente non ha conseguito la cittadinanza italiana.

Opposizione al ricorso straordinario

L’Amministrazione ha confermato che l’opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 non è stata proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di cittadinanza oggetto del provvedimento impugnato; il diniego era stato adottato per esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    opposizione al ricorso straordinario

    La Sezione ha verificato che l’amministrazione non avesse effettivamente proposto opposizione e trasposto la controversia dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità e dei dati identificativi

    La disposizione è stata richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    categorie particolari di dati personali

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima può derivare anche dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, mentre la seconda richiede la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato per effetto di un successivo atto o comportamento dell’amministrazione.
  • La mancata acquisizione del bene della vita perseguito esclude, di per sé, la cessazione della materia del contendere, anche quando il ricorrente abbia dichiarato di non voler proseguire il giudizio.

Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il provvedimento ministeriale del 29 aprile 2016, notificato il 13 settembre 2016, con cui era stata rigettata un’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente aveva contestato il diniego per:

  • violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’attività amministrativa;
  • difetto di motivazione;
  • omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Sviluppi procedurali

Nel corso dell’istruttoria il Ministero dell’interno ha comunicato che il ricorrente aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al gravame, datata 25 novembre 2025 e notificata il giorno successivo. La Sezione ha inoltre acquisito chiarimenti sull’eventuale opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, verificando che l’Avvocatura Generale dello Stato non aveva effettivamente proposto opposizione né incardinato il giudizio davanti al TAR.

È stato altresì acquisito il decreto prefettizio del 23 novembre 2015, notificato il 4 dicembre 2015, con cui era stata disposta la prosecuzione dell’attività istruttoria relativa alla precedente istanza dichiarata inammissibile. Tale elemento non ha modificato l’esito processuale, fondato sulla rinuncia del ricorrente.

Sopravvenuta carenza di interesse

La Sezione ha applicato il principio dispositivo anche al ricorso straordinario, ritenendo che la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comportasse l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il parere richiama il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse può verificarsi, tra l’altro, quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione. La Sezione distingue tale istituto dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone invece che l’attività successiva dell’amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato.

Mancata soddisfazione del bene della vita

Nel caso concreto non risultava che il ricorrente avesse ottenuto la concessione della cittadinanza italiana, ossia il bene della vita perseguito mediante il ricorso. Non sussisteva quindi una piena soddisfazione dell’interesse sostanziale e non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’improcedibilità è stata pronunciata esclusivamente in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente.

Dispositivo e oscuramento dei dati

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità del diniego di cittadinanza.

Sono stati inoltre ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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