Cassazione Penale, Sentenza n. 26607/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. per aggregare tre condanne (Corte d'appello Milano 24/07/2020; GIP Tribunale Monza 17/03/2016; Corte d'appello Milano 06/07/2017) relative a fatti commessi tra il 2014 e il 2016 a Cantù. Il ricorrente sostiene che le condotte siano omogenee, ravvisino breve distanza temporale, identiche modalità, medesimo territorio e finalità unitarie (agevolazione della 'ndrangheta), sicché sussisterebbe un disegno criminoso unitario che giustificherebbe il riconoscimento della continuazione e una temperamento del cumulo delle pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Ha confermato il rigetto, motivando che, pur essendovi contiguità temporale e territoriale, manca la prova di un disegno criminoso unitario programmato fin dal primo episodio. La Corte territoriale aveva rilevato che: (i) la difesa in altro processo aveva sostenuto l'assenza di appartenenza all'organizzazione, contraddicendo ora la tesi della condivisione di finalità mafiose; (ii) le modalità esibite e violente delle condotte sono incoerenti con l'azione clandestina e riservata propria delle organizzazioni mafiose; (iii) la giovane età dell'imputato e la sua attitudine a sopraffazione indicano una propensione delinquenziale non una pianificazione unitaria. La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione logica e conforme ai principi giurisprudenziali che richiedono la prova di una deliberazione iniziale, almeno nelle linee essenziali, degli atti successivi.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istituto della continuazione; la Corte richiede, per il suo riconoscimento, la prova di un medesimo disegno criminoso programmato sin dal primo fatto, desumibile da indicatori come omogeneità degli illeciti, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e partecipazione degli stessi soggetti.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale); la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la valutazione del merito della prova e delle argomentazioni della Corte d'appello è stata logica e conforme ai criteri interpretativi.
art. 81, comma secondo (cpv.), cod. pen.
Riferimento al cumulo delle pene e alla disciplina delle circostanze giudiziali; in tema di continuazione la norma è collegata alla necessità di temperare il cumulo quando sussista unità di disegno criminoso, ma la Corte ha escluso tale unità nel caso concreto.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei principi procedurali relativi all'istruttoria e alla valutazione dei fatti in sede di merito, ritenendo conforme la decisione impugnata.
art. 7 d.lgs. n. 152/1991 (citato nelle sentenze di merito)
Norma sostanziale richiamata nelle sentenze di condanna oggettive; citata nel ricorso quanto a fatti precedenti, ma non centrale per la valutazione della continuazione nella decisione della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. non basta la contiguità temporale o territoriale: è necessaria la prova che, già al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali (unità di ideazione).
- Gli indicatori utili a valutare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso sono: omogeneità materiale dei reati, analogie nelle modalità operative, breve intervallo temporale, partecipazione costante degli stessi soggetti e sistematicità/abitudini di vita programmate dall'agente.
- La mera propensione abituale a delinquere o la recidiva/serialità non sostituiscono l'elemento intellettivo caratteristico della continuazione (la preventiva e unitaria deliberazione).
- L'appartenenza o la vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata non implica automaticamente la condivisione delle finalità organizzative: occorre dimostrare che l'imputato abbia deliberatamente perseguito le finalità dell'organizzazione e programmato i reati in tale prospettiva.
- Modalità di commissione rumorose, esibite o non compatibili con l'azione riservata propria delle organizzazioni mafiose possono indebolire la tesi secondo cui i fatti rientrino in un progetto criminoso unitario ispirato da tali organizzazioni.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile ottenere il riconoscimento della continuazione sostituendo la valutazione motivata del giudice di merito con una diversa lettura degli stessi elementi se la motivazione è logica e aderente ai criteri giurisprudenziali.
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