Cassazione Civile, Ordinanza n. 25525/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per € 542.176,57, di cui € 531.109,73 in privilegio ed € 11.066,84 in chirografo, in relazione a un finanziamento agevolato stipulato il 10 agosto 2004 e garantito da ipoteca su un terreno destinato alla costruzione di un opificio industriale. Il giudice delegato aveva ammesso il credito per € 239.775,92 con prelazione ipotecaria e per € 302.400,65 in chirografo, conformemente alle conclusioni dei curatori. La banca aveva proposto opposizione e il Tribunale di Nola l’aveva inizialmente accolta; dopo la cassazione con rinvio disposta da Cass. n. 18158/2023, il tribunale, in sede di rinvio, aveva ammesso la banca soltanto per € 238.138,31 con prelazione ipotecaria e per € 28.192,20 in chirografo. La banca ha proposto quattro motivi: con il primo ha dedotto ultrapetizione e violazione del principio di non contestazione e del contraddittorio, perché il tribunale aveva rilevato il difetto di titolarità attiva della banca sul credito per interessi corrispettivi finanziati dalla Regione, benché i curatori non avessero impugnato l’ammissione disposta dal giudice delegato; con il secondo ha censurato la rilevazione d’ufficio del difetto di titolarità senza previo contraddittorio; con il terzo ha invocato il divieto di reformatio in peius e il giudicato endofallimentare, sostenendo che non poteva essere ridotta l’ammissione non impugnata dai curatori, compreso l’importo di € 291.333,81 riferito agli interessi corrispettivi finanziati dalla Regione; con il quarto ha denunciato vizio motivazionale e omesso esame della documentazione relativa al diritto al recupero di tali interessi, dei contributi revocati, della rivalutazione e degli interessi legali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto. Ha rilevato che il decreto del giudice delegato aveva ammesso il credito nelle misure e con le collocazioni proposte dai curatori, e che questi non lo avevano impugnato: si era quindi formato giudicato interno sulle statuizioni non contestate. Nell’opposizione proposta dalla sola banca, il tribunale non poteva adottare una decisione più restrittiva, né rimettere in discussione l’ammissione in chirografo degli interessi o l’importo ammesso con prelazione ipotecaria. La precedente cassazione con rinvio non aveva superato tale limite: il ricorso del fallimento riguardava il riconoscimento del rango ipotecario e l’ordinanza n. 18158/2023 aveva accolto soltanto censure motivazionali, senza incidere sul giudicato endofallimentare. La Corte ha cassato il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Vi era dunque un rigoroso limite alla cognizione del giudice del merito, che derivava dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), operante in sede di impugnazione mediante opposizione del creditore.
Nell’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, il giudice è vincolato dai limiti dell’impugnazione e non può ridurre l’ammissione non contestata dagli altri interessati.
art. 329 c.p.c.
Né l’ammissione in chirografo del credito per interessi, né l’importo del credito ammesso con il rango ipotecario erano stati oggetto di impugnazione da parte dei curatori o di altri creditori, con conseguente giudicato interno sulle relative statuizioni e divieto di reformatio in peius nella fase di opposizione.
Le statuizioni del decreto di ammissione non impugnate dalle parti legittimate a contestarle passano in giudicato interno e non possono essere peggiorate nella successiva opposizione proposta dalla sola parte ammessa.
art. 96 L.F.
Né l’ammissione in chirografo del credito per interessi, né l’importo del credito ammesso con il rango ipotecario erano stati oggetto di impugnazione da parte dei curatori o di altri creditori, con conseguente giudicato interno sulle relative statuizioni e divieto di reformatio in peius nella fase di opposizione.
Nel procedimento di accertamento del passivo, le statuizioni non impugnate acquistano stabilità endofallimentare e delimitano la cognizione nelle successive fasi del giudizio.
Massime di principio
- Quando il decreto di ammissione al passivo accoglie le conclusioni dei curatori e questi non lo impugnano, le statuizioni non contestate si consolidano con giudicato interno; nell’opposizione proposta dal solo creditore ammesso, il giudice non può ridurre l’importo o peggiorare la collocazione del credito rispetto a quanto stabilito dal giudice delegato.
- La cassazione con rinvio del decreto pronunciato sull’opposizione non elimina il giudicato endofallimentare formatosi sulle statuizioni non investite dall’impugnazione originaria: l’estensione del riesame è circoscritta ai punti effettivamente devoluti e alle statuizioni cassate.
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