Sentenza del 02/02/2015 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Atti impugnabili - Interpretazione estensiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente intende contestare la pretesa tributaria già portata a sua conoscenza dall'ente impositore, anche se contenuta in un atto non espressamente compreso nell'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario. La contestazione riguarda la possibilità di ottenere tutela giurisdizionale immediata sulla legittimità sostanziale della pretesa e degli eventuali accessori, senza dover attendere l'emissione di un successivo atto autoritativo tipico.
La decisione
La sentenza afferma che l'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario deve essere interpretato estensivamente. È quindi possibile ricorrere contro qualsiasi atto dell'ente impositore che renda conoscibile al destinatario una pretesa tributaria concreta e individuata, anche se l'atto non rientra formalmente tra quelli elencati dalla legge. L'interesse ad agire nasce già con la ricezione della comunicazione della pretesa, senza necessità di attendere l'eventuale successivo inadempimento o l'emissione di un atto tipico.
Norme richiamate
Norme processuali tributarie sugli atti impugnabili
L'elenco degli atti impugnabili non è tassativo, ma deve essere interpretato estensivamente quando l'atto consente di individuare una concreta pretesa tributaria.
Massime di principio
- Un contribuente può impugnare anche un atto non espressamente previsto tra quelli impugnabili, se tale atto comunica in modo concreto e specifico una pretesa tributaria.
- Non è necessario attendere una cartella, un avviso di accertamento o un altro atto formalmente tipico quando l'interesse del contribuente a contestare la pretesa è già attuale.
- La funzione della tutela tributaria è consentire il controllo giudiziale della legittimità della pretesa impositiva e dei relativi accessori fin dal momento in cui essa viene portata a conoscenza del contribuente.
- La mera comunicazione preventiva o informale non è automaticamente impugnabile: deve contenere una pretesa sufficientemente determinata e riferibile a uno specifico obbligo tributario.
- L'interpretazione estensiva tutela il contribuente contro pretese fiscali sostanzialmente già definite, evitando che la forma dell'atto ritardi l'accesso alla giustizia.
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