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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7567/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che, ribaltando l'assoluzione del Tribunale, li aveva condannati per abuso di qualitaà (art. 319-quater c.p., capi A e B) e aveva condannato il Milisenna per falso per induzione (capo C). Le censure principali riguardavano: carenza e mancanza della "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello modifica integralmente la decisione di primo grado; illegittima revoca delle escussioni di taluni testi disposta dal giudice d'appello; valutazione illogica e congetturale circa là sussistenza dellà condotta di abuso di qualitaà e del vantaggio per la sanitaria; carenze nella valutazione delle prove relative al falso per induzione e contestazione del trattamento sanzionatorio/riapertura delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo procedurale ma, nel merito, ha accolto i ricorsi nei seguenti termini: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto ai reati contestati ai capi A) e B) (art. 319-quater c.p.), con la motivazione che la Corte d'appello non ha dato la necessaria "motivazione rafforzata" e si era basata su argomentazioni congetturali senza confutare specificamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado; tuttavia la Cassazione, sulla base della valutazione complessiva degli atti, ha concluso che non sussistono elementi idonei a provare oltre ogni ragionevole dubbio là responsabilità per abuso di qualitaà e, quindi, ha annullato percheè il fatto non sussiste. Quanto al capo C) (falso per induzione), la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello congrua e convincente nel ritenere ascrivibile al Milisenna la sostituzione della provetta, ma ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato (termine massimo maturato il 12/06/2022). Sono confermate le statuizioni civili a carico del Milisenna (risarcimento verso l'ASP e rifusione delle spese di parte civile), e la condanna del Milisenna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel grado di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (lett. c) e d)) e art. 591 cod. proc. pen. (lett. c))

    Richiamati rispetto alla contestazione di difetto di specificità dei motivi dellà impugnazione; la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile il motivo processuale dedotto tardivamente e non ha annullato per vizi di specificazione dell'appello.

  • art. 319-quater c.p.

    Norma sul reato di abuso di qualitaà per indurre taluno a compiere atto contrario ai doveri d'ufficio. La Corte ha ritenuto che l'appello non abbia fornito la "motivazione rafforzata" necessaria per ribaltare l'assoluzione e che mancassero elementi probatori idonei a dimostrare là sussistenza dell'abuso oltre ogni ragionevole dubbio; pertanto ha annullato le condanne percheè il fatto non sussiste.

  • artt. 48 e 481 c.p.

    Disposizioni relative al reato di falso e all'elemento soggettivo. La Corte d'appello, confrontandosi criticamente con il Tribunale, ha ritenuto complessivamente provata l'ascrivibilità al Milisenna della falsificazione dei risultati delle analisi, ma la Cassazione ha annullato la condanna per prescrizione.

  • art. 603 cod. proc. pen. (e comma 3-bis richiamato)

    Disciplina dei poteri istruttori del giudice d'appello e della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte ha confermato che il giudice d'appello può disporre d'ufficio la rinnovazione e, successivamente, revocare l'ammissione di prove sulla base della sufficienza delle prove acquisite, senza necessità di motivazioni formali aggiuntive.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti e sul trattamento sanzionatorio. Era richiamata nella censura sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti; la Cassazione non ha confermato le doglianze sul punto, in quanto ha annullato i capi offensivi per motivi di merito o prescrizione.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma integralmente un'assoluzione, ha là obbligo di motivazione rafforzata: deve esporre le linee portanti del nuovo ragionamento probatorio e confutare specificamente i punti rilevanti della motivazione di primo grado.
  • Il giudice d'appello può esercitare poteri istruttori d'ufficio e disporre la rinnovazione dell'istruttoria; tuttavia, la successiva revoca di ammissione di prove già ordinate è legittima se le prove raccolte sono ritenute sufficienti, senza obbligo di motivazione particolarmente formale.
  • Per integrare il reato di abuso di qualitaà (art. 319-quater) occorrono elementi che dimostrino non solo un comportamento pressante, ma anche la qualità del soggetto esercitata in modo da porre la vittima in posizione di assoggettamento: rapporti paritetici o confidenza professionale possono escludere là sussistenza dellà fattispecie penale.
  • Prove indiziarie e conversazioni con contenuto potenzialmente confessorio possono, in un quadro probatorio complessivo, essere persuasive circa la responsabilità per reati quali il falso per induzione; tuttavia la prova potrebbe comunque risultare inutilizzabile sul piano penale se il reato si è estinto per prescrizione.
  • La pronuncia di estinzione per prescrizione annulla la punibilità ma non impedisce, in alcuni casi, la conferma di responsabilità civile e la condanna al risarcimento o al pagamento delle spese civili.

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