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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07697/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per false dichiarazioni sulla propria identità contestando la mancata assunzione di una prova decisiva e un vizio di motivazione. In appello era stata dedotta l'assenza di dolo in quanto i nominativi pronunciati dall'imputato (in lingua araba) risultavano assonanti e plausibilmente trascritti in modo errato nei verbali identificativi; inoltre la pubblica accusa aveva prodotto l'elenco AFIS del Casellario centrale di identità che associa all'imputato il nome "Echtouani Youness" (nato il 4/3/1996) e aveva chiesto l'acquisizione dell'"elenco AFIS aggiornato" e, nel merito, la riconsiderazione della condanna per specifiche date ritenute autentiche. La Corte di appello non ha risposto sulla questione centrale dell'effettiva falsità delle dichiarazioni e sulla possibile imprecisione di trascrizione, determinando il motivo di ricorso

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento. Ha rilevato una lacuna argomentativa sulla questione decisiva (quali dichiarazioni siano effettivamente false) e ha disposto che il giudice di rinvio: 1) effettui la cernita delle dichiarazioni contestate per stabilire quali siano false e quali non lo siano; 2) valuti la possibilità di errori o imprecisioni nella trascrizione del nominativo fornito dall'imputato; 3) consideri il termine di prescrizione relativo a ciascun fatto, tenendo conto della disciplina applicabile in funzione della data di commissione (in particolare la vigenza della legge n.103/2017 per i fatti tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019). La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che, ove la condanna venga annullata in punto di responsabilità, i periodi di sospensione della prescrizione previsti dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. (nella formulazione introdotta dalla legge n.103/2017) non devono essere computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    norma richiamata per il procedimento in camera di consiglio nel testo riscritto dal d.lgs. n.150/2022

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi di questa disposizione

  • art. 159 cod. pen.

    comma secondo, terzo e quarto richiamati nel testo della sentenza

    La Corte interpreta il terzo comma come norma che dispone che, quando la condanna pronunciata in grado precedente viene annullata in punto di responsabilità, i periodi di sospensione previsti dal comma secondo non sono computabili ai fini della prescrizione; i comma secondo e quarto disciplinano le ipotesi e la cumulazione delle sospensioni

  • art. 544 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai termini per il deposito della sentenza di condanna

    Usato per descrivere i termini la cui decorrenza origina le sospensioni previste dall'art. 159, comma secondo

  • Legge n. 103 del 2017

    disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019

    La Corte ritiene applicabile la disciplina della legge n.103/2017 ai reati commessi nel periodo indicato e chiarisce che i suoi effetti sulla sospensione vanno valutati alla luce dell'annullamento in punto di responsabilità

  • Legge n. 134 del 2021

    richiamata per la disciplina applicabile ai reati commessi dall'1 gennaio 2020

    Indica la normativa successiva che regola la prescrizione per fatti commessi dal 2020 in poi; la Corte distingue le due discipline in base alla data del fatto

  • Sentenza Sezioni Unite n. 20989 (Polichetti)

    principio secondo cui la disciplina dell'art. 159 (sospensione della prescrizione) introdotta dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi

    La Corte utilizza il precedente delle Sezioni Unite per delimitare l'ambito temporale di applicazione della disciplina della sospensione e per motivare il diverso trattamento della prescrizione in relatione alle date dei fatti

Massime di principio

  • Se la decisione di merito non affronta e decide in modo argomentato una questione centrale di fatto o di prova (es. identità dell'imputato, trascrizione del nome, documento AFIS), la Cassazione può annullare per carenza di motivazione e rinviare per una nuova valutazione
  • Quando l'identità personale è contestata, il giudice deve esaminare espressamente documenti identificativi (es. elenco AFIS aggiornato) e valutare la possibilità di errori di trascrizione dovuti a differenze linguistiche o fonetiche
  • In caso di annullamento in punto di responsabilità, nella determinazione dei termini di prescrizione per reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 non vanno computati i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma secondo, nella formulazione introdotta dalla legge n.103/2017
  • La prescrizione va calcolata attentamente in relazione alla data di ciascun fatto e alla disciplina normativa vigente al momento del fatto (distinguendo tra periodi regolati dalla legge n.103/2017 e quelli regolati da norme successive)
  • Difesa: è strategico chiedere formalmente l'acquisizione di aggiornamenti di banche dati identificative (AFIS) e documentazione consolare laddove l'identità sia centrale per la responsabilità penale
  • Il giudice di rinvio deve procedere alla cernita puntuale delle dichiarazioni contestate per verificare quali specifiche occorrenze siano effettivamente false e valutare il dolo alla luce delle possibili spiegazioni (errore di trascrizione, assonanza dei nomi, documentazione ufficiale)

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