Sentenza n. 1211/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione n. 4796/2024, pubblicata il 17 febbraio 2025, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione -Esecuzioni mobiliari, resa nel giudizio di pignoramento presso terzi, notificata in forma esecutiva il 26 febbraio 2025 con la quale è stato assegnato alla ricorrente l’importo di € 1.711,65 dovuto dal terzo Asl Na 3 Sud e comprensivo delle spese di procedura;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione n. 4796/2024, emessa nella procedura di pignoramento presso terzi e notificata in forma esecutiva all'ASL, con cui le era stata assegnata la somma di euro 1.711,65, comprensiva delle spese di procedura, dovuta dal terzo pignorato. La procedura esecutiva era stata promossa per dare esecuzione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'ASL, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni successivo ritardo o inosservanza. Nel corso del giudizio l'ASL ha documentato l'integrale pagamento della somma. Ai fini della regolazione delle spese, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della soccombenza virtuale dell'amministrazione, sostenendo l'ammissibilità dell'ottemperanza sulla base dell'ordinanza di assegnazione divenuta definitiva per mancata opposizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché l'amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa nel corso del giudizio. In materia di spese, il Collegio ha esaminato la questione della proponibilità dell'ottemperanza rispetto a un'ordinanza di assegnazione di somme del giudice ordinario. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 2 del 2012, ha riconosciuto in astratto l'esperibilità dell'ottemperanza quando l'ordinanza di assegnazione si sia consolidata per mancata opposizione. Tuttavia, ha rilevato che, mentre era stata prodotta la certificazione della cancelleria attestante l'assenza di opposizioni ex art. 615, comma 2, c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione, mancava la prova della definitività del decreto ingiuntivo posto a fondamento della procedura esecutiva. Secondo il TAR, chi agisce in ottemperanza deve provare non solo la definitività dell'ordinanza di assegnazione, ma anche il passaggio in giudicato o la definitività del titolo esecutivo presupposto, affinché il comando sia stabile e idoneo all'esecuzione in sede di ottemperanza. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata prova della notificazione del ricorso al debitore originario, ritenuto parte necessaria del giudizio. Considerato comunque l'adempimento spontaneo dell'ASL in corso di causa e l'assenza della prova della definitività del titolo presupposto, ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti dell'amministrazione.
art. 615, comma 2, c.p.c.
È richiamato quale disposizione in relazione alla quale la cancelleria ha attestato l'assenza di opposizioni nella procedura esecutiva; tale mancata opposizione ha consentito di documentare la definitività dell'ordinanza di assegnazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice ordinario quando tale ordinanza si sia consolidata per mancata opposizione nei termini da parte dei soggetti legittimati.
- Chi agisce in ottemperanza sulla base di un'ordinanza di assegnazione di somme deve provare non solo la definitività dell'ordinanza stessa, ma anche la definitività del titolo giudiziale presupposto, poiché il comando da eseguire deve contenere un accertamento stabile e definitivo del diritto e della condanna dell'amministrazione.
- L'integrale adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'azione di ottemperanza era stata proposta per ottenere il pagamento di somme.
- La mancata prova della definitività del titolo presupposto e della notificazione del ricorso a una parte necessaria del giudizio può impedire una valutazione favorevole della soccombenza virtuale e giustificare la compensazione delle spese.
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