Cassazione Penale, Ordinanza n. 05885/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando la rinuncia formulata dal difensore e procuratore speciale dell'imputato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24/05/2024, ma risulta limitato a motivi attinenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio. Nel corso del procedimento il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha rinunciato al ricorso, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale può determinare sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rendendo il ricorso inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Se i motivi di impugnazione attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio e il ricorso viene validamente rinunciato, non permane un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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