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Sentenza

Sentenza n. 820/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2025, n. 130, pubblicata su BURP n.16 del 24/2/2025, avente ad oggetto “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU) comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate (approvato con DCR n. 68/2021). Modifiche relative al segmento della filiera degli smaltimenti in discarica”; - nonché dei documenti di Piano, come modificati, con essa approvati, per quanto di specifico interesse; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale seppur allo stato non conosciuto. quanto ai motivi aggiunti: - della deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2025, n.1866, comunicata il successivo 26/11/2025, avente ad oggetto “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU) comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate (approvato con DCR n. 68/2021). Modifiche relative al segmento della filiera di trattamento meccanico biologico smaltimenti in discarica”; - nonché dei documenti di Piano, come modificati, con essa approvati, per quanto di specifico interesse; - di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale seppur allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta regionale pugliese n. 130 dell’11 febbraio 2025 e n. 1866 del 21 novembre 2025, recanti modifiche e proroghe al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani relativamente alla dismissione dell’impianto TMB di Poggiardo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli aggiornamenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani che hanno prorogato la dismissione dell’impianto pubblico TMB di Poggiardo, inizialmente prevista per maggio 2025, dapprima al 31 dicembre 2025 e poi al 31 dicembre 2026. Il ricorrente ha dedotto: incompetenza della Giunta regionale, ritenendo che l’aggiornamento del Piano spettasse esclusivamente al Consiglio regionale in base agli artt. 22 e 44 della l.r. Puglia n. 7/2004 e agli artt. 8 e 9 della l.r. n. 24/2012; violazione della disciplina sulla VAS e omessa verifica di assoggettabilità, sostenendo che la proroga avrebbe prodotto ulteriori impatti ambientali; eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, contestando il mutamento dello scenario pianificatorio e la necessità della proroga; violazione del contraddittorio e mancata partecipazione del Comune; omessa verifica preliminare di fattibilità delle modifiche. La Regione e la controinteressata hanno chiesto il rigetto, evidenziando il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, l’indisponibilità di numerose discariche pubbliche e le criticità tecniche rilevate negli impianti TMB.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso l’incompetenza della Giunta regionale, rilevando che la normativa nazionale attribuisce alle Regioni la predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani regionali dei rifiuti senza imporre uno specifico organo regionale, mentre la l.r. Puglia n. 24/2012 riserva al Consiglio l’approvazione originaria del Piano e non necessariamente i successivi aggiornamenti. La stessa deliberazione consiliare di approvazione del Piano aveva previsto la possibilità di successivi aggiornamenti mediante provvedimenti della Giunta. Il coinvolgimento di AGER è stato ritenuto adeguato, poiché AGER aveva segnalato le criticità del sistema e le modifiche pianificatorie facevano salvi gli aspetti concessori di sua competenza. La censura sulla VAS è stata respinta perché l’impianto era già operativo da oltre quindici anni ed era stato considerato nella VAS del Piano originario; la proroga temporale, senza aumento della capacità complessiva di trattamento, non risultava idonea a determinare ulteriori effetti ambientali significativi, non allegati dal ricorrente. Sono state ritenute ragionevoli e adeguatamente istruite le proroghe, fondate sul mancato raggiungimento degli obiettivi regionali di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, sull’indisponibilità di discariche e sui controlli ARPA che avevano evidenziato, in numerosi impianti, valori dell’Indice Respirometrico Dinamico Potenziale incompatibili con l’immediato conferimento in discarica, con conseguente riduzione della capacità operativa. Il TAR ha ritenuto irrilevanti i dati riferiti alla sola provincia di Lecce, poiché la pianificazione e la gestione dei flussi dovevano essere valutate su scala regionale. Ha escluso la violazione del contraddittorio, considerando garantita la partecipazione dei Comuni attraverso AGER, che esercita in loro nome e per loro conto le funzioni in materia di rifiuti. Ha infine ritenuto non necessaria una distinta verifica preliminare di fattibilità, trattandosi di un adattamento puntuale del Piano a sopravvenute criticità fattuali. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 44 Statuto della Regione Puglia

    Le disposizioni sono state richiamate con riguardo alla competenza residuale della Giunta regionale, ritenuta compatibile con l’attribuzione al Consiglio dell’approvazione originaria del Piano.

  • art. 8 l.r. Puglia n. 24/2012

    Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 …. e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Regionale nei successivi novanta giorni

    La norma attribuisce al Consiglio regionale la competenza per l’approvazione del Piano regionale, ma non è stata interpretata come riserva esclusiva per i successivi aggiornamenti, che possono spettare alla Giunta.

  • art. 9, commi 6 e 7, l.r. Puglia n. 24/2012

    AGER è individuata quale soggetto cui competono l’attuazione del Piano e la disciplina dei flussi dei rifiuti urbani; il suo coinvolgimento e la sua richiesta di aggiornamento hanno escluso il difetto di partecipazione e di coordinamento istituzionale.

  • art. 12, comma 6, d.lgs. n. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

    Per modifiche di piani già sottoposti a VAS, la valutazione deve riguardare soltanto effetti ambientali significativi nuovi e non già considerati; nel caso concreto tali effetti non sono stati dimostrati.

  • d.lgs. n. 152/2006

    Il quadro normativo nazionale attribuisce alle Regioni la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, senza imporre uno specifico organo regionale competente.

Massime di principio

  • Quando la normativa attribuisce alla Regione la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano regionale dei rifiuti senza individuare uno specifico organo, la legislazione regionale può riservare al Consiglio l’approvazione originaria del piano e attribuire alla Giunta i successivi aggiornamenti, purché tale riparto sia coerente con le norme regionali e con lo stesso piano approvato.
  • L’aggiornamento di un piano regionale dei rifiuti può legittimamente prorogare la dismissione di impianti esistenti quando il monitoraggio dimostri il mancato raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento dello scenario originario e sopravvengano criticità nella capacità regionale di trattamento e smaltimento.
  • La modifica temporale di un piano già sottoposto a VAS non richiede automaticamente una nuova VAS o una verifica di assoggettabilità: ai sensi dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, occorre dimostrare la presenza di effetti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli già considerati, non bastando la mera prosecuzione temporale di un impianto già valutato e senza incremento della capacità complessiva.
  • La ragionevolezza dell’aggiornamento di un piano regionale dei rifiuti deve essere valutata in relazione all’equilibrio e alla resilienza del sistema regionale complessivo, sicché dati riferiti a una singola provincia o a singoli ambiti territoriali non sono decisivi se le criticità devono essere fronteggiate su scala regionale.
  • Quando un ente regionale di governo del servizio esercita, per conto dei Comuni, le funzioni di attuazione del piano e di disciplina dei flussi dei rifiuti, il suo coinvolgimento nel procedimento di aggiornamento può soddisfare le esigenze partecipative dei Comuni rappresentati, purché non siano incisi autonomamente i rapporti concessori di competenza dell’ente medesimo.
  • L’adattamento puntuale di un piano già approvato alle sopravvenute condizioni fattuali del sistema non richiede necessariamente una distinta verifica preliminare di fattibilità, quando l’istruttoria abbia già individuato le criticità operative e le misure siano funzionali al mantenimento del servizio.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPiani regolatori e varianti
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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