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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 636 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

CONTENZIOSO - Iscrizione ipoteca - Procedura cautelare - Vizi propri - Difetto di notifica - Mancata conoscenza - Prova non fornita - Mancato contenuto plico - Prova non fornita - Consegue -Ricorso - Inammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il preavviso di iscrizione di ipoteca, contestando sia l'esistenza sia la regolarità della notifica degli atti prodromici, in particolare delle cartelle di pagamento. Ha dedotto la mancata conoscenza degli atti notificati tramite raccomandata o messo notificatore e, quanto alla raccomandata, anche l'assenza di prova del contenuto del plico. Tuttavia, non ha fornito la prova necessaria a dimostrare che non aveva avuto conoscenza del plico senza propria colpa oppure che il plico non contenesse effettivamente la cartella esattoriale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali. È stato affermato che l'iscrizione ipotecaria può essere contestata solo per vizi propri, in applicazione del principio di autonomia degli atti impugnabili. Le contestazioni relative alla legittimità o alla notifica degli atti presupposti devono essere proposte impugnando tempestivamente tali atti. Inoltre, chi contesta una notifica effettuata tramite raccomandata o messo notificatore deve fornire una prova concreta della mancata conoscenza incolpevole dell'atto o del diverso contenuto del plico.

Norme richiamate

  • Principio dell'autonomia dei provvedimenti impugnabili

    Contro l'iscrizione di ipoteca è possibile eccepire la nullità dell'atto solo per vizi propri.

    Ogni atto della procedura esecutiva o cautelare conserva una propria autonomia. Di conseguenza, i vizi del titolo o degli atti precedenti non possono essere fatti valere per la prima volta contro l'iscrizione ipotecaria, ma devono essere dedotti impugnando direttamente gli atti presupposti.

  • Disciplina della notificazione degli atti tributari tramite raccomandata

    Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di non aver avuto conoscenza del plico senza sua colpa o che il plico non conteneva la cartella esattoriale.

    La mera contestazione della notifica o del contenuto del plico non è sufficiente. Il destinatario deve fornire elementi probatori specifici sulla mancata conoscenza incolpevole dell'atto oppure sull'assenza della cartella nel plico ricevuto.

  • Disciplina della notificazione tramite messo notificatore

    Lo stesso dicasi se contesta la notifica della cartella di pagamento tramite messo.

    Anche per la notifica eseguita dal messo notificatore è necessaria una contestazione supportata da prova concreta. La semplice negazione della ricezione o della regolarità della notifica non determina automaticamente la nullità dell'atto.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto successivo, come il preavviso o l'iscrizione di ipoteca, deve concentrarsi sui vizi propri di quell'atto; le contestazioni sul debito o sulle cartelle precedenti devono essere sollevate contro gli atti presupposti entro i termini previsti.
  • Chi sostiene di non aver ricevuto validamente una cartella deve dimostrare la concreta irregolarità della notifica, la mancata conoscenza incolpevole dell'atto o la difformità tra il contenuto dichiarato e quello effettivamente inserito nel plico.
  • La semplice dichiarazione di non aver ricevuto o conosciuto l'atto, senza documentazione o altri elementi probatori, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione di regolarità della notifica.
  • Prima di contestare un atto cautelare è necessario ricostruire la sequenza degli atti notificati e verificare quali siano ancora impugnabili, evitando di utilizzare l'atto finale per rimettere in discussione vizi propri degli atti precedenti.
  • L'assenza di prova sulle irregolarità della notifica può comportare il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

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