Cassazione Penale, Sentenza n. 24659/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per più episodi di furto (art. 624-bis c.p.), lamentando: (1) vizio procedurale e violazione dell'art. 27 c.p.p. per aver il PM milanese chiesto misure su contestazioni che, secondo il Gip di Torino, erano state ritenute insussistenti (presunto "giudicato cautelare" formato sul rigetto convalidante), e violazioni degli artt. 292 e connesse disposizioni; (2) carenza di gravità indiziaria per i capi 2) e 3), con critica alla valutazione degli elementi individualizzanti (si censurava l'uso di elementi come l'intestazione dell'auto al coniuge di un indagato e la presenza dell'auto nei pressi del domicilio quale insufficienti a fondare i gravi indizi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura, richiamando il principio di autonomia dei provvedimenti cautelari (il decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 27 c.p.p. non impedisce al giudice competente di emettere autonomamente una nuova misura se sussistono i presupposti). Sul secondo motivo ha ritenuto il gravame inammissibile perché in realtà proponeva una rivalutazione di merito degli elementi di fatto; la decisione del tribunale del riesame è stata ritenuta logica, coerente e sorretta da molteplici e convergenti indizi (GPS, spostamenti congiunti di due auto, controlli di polizia, intercettazioni e contatti telefonici, sequestri di oggetti compatibili con i furti, ammissione parziale di disponibilità dell'auto). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordinata la comunicazione al detenuto del provvedimento.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al termine di venti giorni per l'efficacia della misura disposta dal giudice incompetente: la Corte interpreta che il decorso del termine non preclude al giudice competente di emettere un nuovo provvedimento cautelare autonomo se sussistono i presupposti.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata (furto in abitazione e relative aggravanti); nel provvedimento è il capo di accusa che giustifica l'applicazione della misura cautelare per i fatti contestati.
art. 606, comma 1, lett. c) e e) cod. proc. pen.
Norma invocata quale causa di ammissione del ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali): la Corte valuta tali censure nei limiti consentiti per il controllo di legittimità sulle misure cautelari.
art. 292 cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente come presunta violazione procedurale collegata alla convalida e alle decisioni del giudice; la Corte non ritiene che dalle doglianze emerga un vizio tale da rendere illegittimo il provvedimento impugnato.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione a presunte irregolarità istruttorie o di formazione della prova sui capi 2) e 3); la Corte giudica le censure come una richiesta di riconsiderazione dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre l'onere del direttore dell'istituto di detenzione di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento di cassazione.
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di misura cautelare da parte di un giudice incompetente (es. per convalida del fermo fuori distretto) non forma un "giudicato cautelare" che impedisca al pubblico ministero territorialmente competente di richiedere una nuova misura: il giudice competente può adottare un provvedimento autonomo se sussistono elementi cautelari.
- In sede di cassazione avverso misure cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la coerenza logica e la congruità della motivazione, non sostituisce la valutazione di merito né riconsidera i fatti per preferire una diversa ricostruzione probatoria.
- Per fondare la gravità indiziaria è sufficiente un insieme di elementi convergenti e plausibili (movimentazioni rilevate da GPS, concordanza di spostamenti tra mezzi, controlli di polizia, intercettazioni, sequestri di oggetti compatibili con il reato, ammissioni parziali): le singole evidenze deboli possono assumere valore probatorio se inserite in una trama indiziaria coerente.
- I motivi generici o che lamentano in termini vaghi la carenza di prove senza indicare punti logici/contraddittori ben individuati nella motivazione sono normalmente inammissibili in cassazione.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare specifici vizi di motivazione (contraddittorietà, manifestissima illogicità, salti argomentativi) o violazioni di norme processuali che incidano concretamente sulla legittimità del provvedimento, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione degli elementi di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24372/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →