Cassazione Civile, Ordinanza n. 33687/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da un’espropriazione presso terzi promossa da una società creditrice nei confronti di un debitore esecutato e di un terzo pignorato. All’esito della dichiarazione negativa del terzo e dell’incidente ex art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione accertava l’esistenza del credito pignorato e lo assegnava alla procedente. Il terzo pignorato proponeva opposizione agli atti esecutivi e il tribunale, in sede di merito, accoglieva l’opposizione e revocava l’ordinanza di assegnazione. La società procedente ricorreva per cassazione con otto motivi: i primi quattro denunciavano, sotto diversi profili, la mancata notificazione del ricorso in opposizione e del successivo atto di citazione introduttivo del giudizio di merito al debitore esecutato, assumendo la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e la nullità della sentenza per error in procedendo; il quinto motivo lamentava la mancata riduzione ad equità della penale prevista in un contratto di leasing, invocando la disciplina del leasing e degli artt. 1384 e 1526 c.c.; il sesto deduceva motivazione apparente; il settimo contestava la rinnovazione della consulenza tecnica e la determinazione del valore dell’immobile; l’ottavo denunciava omesso esame del fatto decisivo relativo al valore del bene, asseritamente concordato tra le parti.
La decisione
La Corte ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha rilevato che il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi incidentale all’espropriazione e che, nel caso concreto, era stato omesso sin dall’inizio. La pretermissione del litisconsorte necessario comporta la nullità dell’intero giudizio e della sentenza che lo definisce; tale vizio è rilevabile d’ufficio anche in cassazione. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione nel contraddittorio integrato anche con il debitore esecutato e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 543 c.p.c.
Richiamato come norma di riferimento dell’espropriazione presso terzi da cui è scaturita la controversia.
art. 549 c.p.c.
Richiamato con riguardo all’incidente sull’accertamento del credito pignorato nel procedimento esecutivo.
art. 617 c.p.c.
Invocato nei motivi di ricorso relativi all’opposizione agli atti esecutivi e alla dedotta omissione di notifiche.
art. 548 c.p.c.
Richiamato insieme ad altre norme processuali per sostenere la necessità della partecipazione del debitore esecutato.
art. 618 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi.
art. 102 c.p.c.
Richiamato per sostenere la sussistenza di un litisconsorzio necessario con il debitore esecutato.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel quinto motivo per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia nella valutazione della penale del leasing.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel settimo motivo in relazione alla valutazione delle prove e del fatto asseritamente pacifico.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel settimo motivo per contestare l’apprezzamento delle prove e della consulenza tecnica.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel settimo motivo e nel sesto per la motivazione della sentenza.
art. 195 c.p.c.
Richiamato nel settimo motivo con riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio.
art. 383 c.p.c.
Indicato come norma che, insieme all’art. 354 c.p.c., impone la cassazione con rinvio in caso di difetto di integrità del contraddittorio.
art. 354 c.p.c.
Indicata quale norma che comporta la rimessione al giudice di primo grado quando manchi un litisconsorte necessario.
art. 72-quater r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato nel quinto motivo come parametro della disciplina del leasing in caso di risoluzione anticipata per inadempimento.
art. 1384 c.c.
Invocato per la riduzione equitativa della penale ritenuta eccessiva nel contratto di leasing.
art. 1526 c.c.
Invocato, insieme all’art. 1384 c.c., per sostenere la necessità di riequilibrare gli effetti economici della risoluzione anticipata del leasing.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito della memoria e per la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi incidenti sull’espropriazione, il debitore esecutato è sempre parte necessaria; la sua omissione determina la nullità dell’intero giudizio e della sentenza che lo definisce.
- La mancata integrazione del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, incluso il giudizio di cassazione.
- Quando la cassazione accerta la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la conseguenza è la cassazione con rinvio al giudice di primo grado affinché la controversia sia riesaminata con contraddittorio integro.
- L’accoglimento di una censura processuale che investe la validità strutturale del giudizio assorbe l’esame delle ulteriori doglianze di merito o di motivazione.
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a un’espropriazione presso terzi, la corretta instaurazione del contraddittorio richiede la partecipazione del debitore esecutato, oltre alle altre parti interessate dal provvedimento opposto.
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