Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2333/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Ragusa di sospensione per sette giorni della SCIA relativa a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore, adottato ai sensi dell’art. 100 r.d. 773/1931 dopo una comunicazione di avvio del procedimento e la presentazione di una memoria difensiva. Il provvedimento era motivato dalla segnalazione del Commissariato di pubblica sicurezza e da ripetuti controlli che avevano evidenziato la presenza nel locale di persone gravate da precedenti penali e di polizia, ritenendo l’esercizio un abituale luogo di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 100 r.d. 773/1931 e dell’art. 97 Cost. Il ricorrente ha contestato il carattere abituale delle frequentazioni, l’assenza di omogeneità tra gli avventori, la risalenza e la limitata gravità dei reati, l’assenza di episodi di pericolo o rilevanza penale verificatisi nel locale durante la sua gestione, nonché l’impossibilità per l’esercente di conoscere il casellario degli avventori e l’assenza di una condotta colpevole a lui imputabile. Ha inoltre lamentato il recepimento acritico della segnalazione di polizia, il difetto di istruttoria e di motivazione e la mancata esplicitazione delle ragioni per cui il locale avrebbe determinato una situazione di pericolo o allarme sociale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. L’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore un potere preventivo, non sanzionatorio, volto a impedire situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La sospensione non presuppone l’accertamento della responsabilità del titolare dell’esercizio, né la verifica di specifici episodi lesivi o l’esistenza di poteri di controllo tecnico sugli avventori. Nel caso concreto, quattro controlli effettuati in un arco temporale significativo avevano rilevato, in più occasioni, la presenza di un numero non modesto di soggetti con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la giustizia. La reiterazione ravvicinata degli accertamenti è stata ritenuta idonea a dimostrare l’abitualità della frequentazione e non la sua occasionalità. È stato considerato irrilevante che le persone identificate nei diversi controlli non fossero sempre le stesse, poiché l’abitualità riguarda la stabile presenza di una tipologia di utenza connotata da pericolosità sociale. Anche la risalenza di alcuni reati non impedisce la misura quando la presenza di soggetti con precedenti sia costante, numericamente significativa e adeguatamente documentata. Il giudice ha riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza, e ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sui ripetuti controlli e sulla qualificazione del locale quale luogo abituale di ritrovo di soggetti gravati da pregiudizi di polizia. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 773/1931

    oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini

    La disposizione configura una misura preventiva e non sanzionatoria, finalizzata alla tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. La sospensione può essere adottata anche senza accertare la responsabilità del gestore, senza individuare specifici episodi lesivi e sulla base di una valutazione prognostica di un pericolo anche potenziale. Il potere è ampiamente discrezionale ed è sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento di sospensione è sufficiente quando indica i presupposti fattuali della situazione di pericolo, quali i ripetuti controlli e la reiterata presenza nel locale di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia.

  • art. 97 Cost.

    Nel testo la disposizione è richiamata dal ricorrente, ma non viene elaborata dal giudice come autonoma ragione decisoria.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza o della SCIA di un pubblico esercizio prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere disposta per tutelare anticipatamente l’ordine e la sicurezza pubblica senza accertare una responsabilità del titolare dell’esercizio.
  • Ai fini dell’art. 100 T.U.L.P.S., l’abituale frequentazione di un locale non richiede la presenza reiterata delle medesime persone, potendo risultare dalla stabile e significativa presenza di una categoria di avventori connotata da precedenti penali o da pericolosità sociale.
  • La misura prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. può fondarsi sui ripetuti accertamenti della polizia e su una valutazione complessiva e prognostica del contesto, senza necessità di individuare specifici episodi lesivi verificatisi nel locale o di svolgere un’approfondita ricostruzione delle vicende penali dei singoli avventori.
  • Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza sull’esistenza di una situazione di pericolo ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza.
  • La motivazione del provvedimento di sospensione è adeguata quando espone i controlli effettuati, la ricorrenza delle presenze di soggetti gravati da precedenti e il collegamento tra tali presenze e il pubblico esercizio, rendendo comprensibile la prognosi di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaOrdine e sicurezza pubblica
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.