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Sentenza

Sentenza n. 1904/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4224/2024, depositata in data 24.10.2024

Giustizia amministrativa202503191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4224/2024, relativa al rilascio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4224/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per quattro anni scolastici, per l'importo di euro 500,00 annui. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna e non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza per il rilascio della carta docente. Il giudizio non ha riguardato le spese di lite liquidate dalla sentenza civile, distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta azione di ottemperanza con riferimento a tali somme. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. Il ricorrente ha inoltre preteso gli interessi sulle somme riconosciute, domanda ritenuta non fondata dal TAR.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Ha escluso gli interessi, ritenendo che l'importo della carta docente sia stabilito al valore nominale di euro 500,00 annui, senza ulteriori maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, anche in caso di utilizzazione nell'anno successivo. L'ottemperanza è stata quindi accolta nei limiti dell'esecuzione del capitale dovuto, senza estensione alle spese della sentenza civile e senza riconoscimento degli interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima che possa essere fatta valere l'inottemperanza al titolo esecutivo.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo della carta docente è dovuto al valore nominale di 500 euro annui e non può essere maggiorato di interessi.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone che il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione, dopo la scadenza del termine dilatorio, non esegue una condanna pecuniaria e non contesta né l'an né il quantum del credito, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e assegnare un termine per il pagamento integrale.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un ufficio pubblico competente e stabilendo termini, modalità e oneri dell'intervento sostitutivo.
  • L'azione di ottemperanza resta delimitata alle obbligazioni effettivamente dedotte nel giudizio: non comprende le spese di lite distratte in favore dei difensori se il ricorrente non ne abbia chiesto l'esecuzione nel medesimo giudizio.
  • L'importo della carta docente, previsto al valore nominale annuale, non è suscettibile di maggiorazione mediante interessi, anche quando il beneficio venga utilizzato in un anno successivo a quello di erogazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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