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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41658/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La professionista aveva ottenuto davanti al tribunale una liquidazione di euro 150,00 per la sola attività di ricostruzione di un fascicolo processuale relativo a un procedimento di separazione, ritenuto smarrito, e per la correlata istanza di ricostruzione. La domanda originaria mirava però al compenso per asserita attività stragiudiziale più ampia in materia di separazione personale, comprensiva anche di studio della controversia e consulenza. Il tribunale aveva escluso la prova di tali ulteriori prestazioni, rilevando che era documentata solo la ricerca del fascicolo e l’istanza di ricostruzione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la professionista deduceva violazione degli artt. 13, comma 9, l. 247/2012, D.M. 55/2014 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la ricerca del fascicolo, la procura e l’istanza di ricostruzione presupponevano necessariamente lo studio della pratica e la consulenza stragiudiziale, e che il parere del Consiglio dell’Ordine provasse lo svolgimento del mandato professionale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché il tribunale aveva fondato la decisione sulla mancata prova e persino sulla mancata specifica allegazione delle prestazioni stragiudiziali diverse da quelle già compensate; la ricorrente non aveva indicato quali ulteriori attività avesse svolto né dove fossero state dedotte e documentate nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre escluso che la richiesta di ricostruzione del fascicolo implicasse necessariamente una consulenza stragiudiziale. È stata anche ritenuta inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché non veniva indicato alcun vero fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma solo una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di causa. Il parere del Consiglio dell’Ordine è stato considerato non vincolante e non idoneo a costituire dato certificativo incontestato, specie in assenza di costituzione della controparte. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa in proprio del professionista ricorrente

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    il motivo è stato qualificato come infondato/inammissibile; il n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere questioni o deduzioni difensive

  • art. 13, comma 9, l. 247/2012

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di compenso per l’attività professionale

  • D.M. 55/2014

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della liquidazione del compenso professionale

  • art. 380 bis c.p.c.

    utilizzato per la trattazione camerale del ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale della controversia

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In tema di compenso dell’avvocato, il professionista che agisce per il pagamento deve provare specificamente le singole prestazioni svolte e le modalità del loro adempimento; non è sufficiente il generico richiamo al mandato o a un’attività professionale complessiva.
  • La ricostruzione di un fascicolo o la presentazione di un’istanza correlata non implicano automaticamente lo svolgimento di una distinta attività di consulenza stragiudiziale: tali prestazioni vanno allegate e dimostrate in modo autonomo.
  • Il parere del Consiglio dell’Ordine, quando non abbia natura legalmente vincolante, non sostituisce la prova delle attività effettivamente compiute e non è di per sé un dato certificativo incontestabile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare in cassazione una mera rivalutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.
  • Non integra omesso esame di un fatto decisivo la doglianza che si limiti a contestare la valutazione del giudice di merito sulle prove già considerate, senza indicare un preciso fatto storico trascurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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