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Sentenza

Sentenza n. 6697/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202600408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 23 gennaio 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudizio riguarda, in particolare, il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento: ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento poiché il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento era scaduto al momento della proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione deve esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutando il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale equipollenza e la necessità di misure compensative proporzionate. In caso di inutile decorso del termine di 120 giorni, è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, affinché provveda nell’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accertamento del silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale sia adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero competente come Ministero dell’Istruzione e del Merito.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’applicazione di misure compensative nella valutazione dell’equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione effettiva delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, considerando il complesso delle competenze acquisite e l’eventuale necessità di misure compensative.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve concludere il procedimento entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza provvedimento espresso, si configura il silenzio-inadempimento.
  • La valutazione di un titolo professionale conseguito all’estero deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un esame formale del titolo.
  • L’autorità competente deve valutare l’equipollenza della formazione estera e, ove emergano differenze sostanziali, applicare eventuali misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda di riconoscimento.
  • In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine concreto per l’adozione del provvedimento espresso e disporre preventivamente la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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