Sentenza n. 988/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, accreditandovi la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 febbraio 2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, il docente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, risultava notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell’adempimento ministeriale, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare sul portafoglio carta docente del ricorrente euro 500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e ha disposto la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorso il quale può essere intrapresa l’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha verificato il decorso prima di ritenere ammissibile l’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell’obbligo di accredito posto a carico del Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Sono richiamati nella sentenza ottemperanda quali disposizioni che disciplinano le modalità di costituzione e utilizzazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., limitatamente all’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al caso deciso.
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando siano provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato ineseguito e della mancata dimostrazione dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione dell’obbligo entro un termine perentorio e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e subdelega, affinché provveda in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e su istanza della parte interessata.
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